CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2008/2009

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE " MARIA MONTESSORI LEONARDO DA VINCI”

PORRETTA TERME

 

 

 

 

Il giorno 30 Gennaio 2009, presso l'Istituto di Istruzione Superiore  “Maria Montessori Leonardo Da Vinci” di via della Repubblica,3 Porretta Terme (BO), in sede di negoziazione integrativa ai sensi dell'art.6 del CCNL 2006/2009.

 

TRA

 

La Delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Cristina Casali, e la RSU composta dai Proff. Giuseppe Fazio, Franco Capitani e Antonio Francica. A supporto tecnico del Dirigente Scolastico ha partecipato agli incontri, per la definizione della presente contrattazione, la Direttrice dei S.G.A Sig.ra Cinzia Mattioli. 

 

 

VIENE CONCORDATO

 

il seguente contratto integrativo dell’Istituzione Scolastica comprensivo di tutti gli allegati espressamente menzionati.

 

TITOLO I

RELAZIONI SINDACALI E MINIMI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA DA GARANTIRE IN  CASO DI ASSEMBLEA E SCIOPERO.

 

ART. 1

DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO

 

      Il presente accordo ha valenza contrattuale e viene reiterato automaticamente salvo richiesta formale di ridiscussione di una delle parti.

      E' soggetto a verifica su richiesta scritta e motivata di una delle parti che l'hanno sottoscritta anche in relazione ad eventuali innovazioni derivanti da accordi nazionali e provinciali.

      Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato con un'intesa tra le parti.

      Il presente contratto potrà essere integrato da successivi protocolli d'intesa, nonché dai risultati delle controversie e delle conciliazioni.

      L'amministrazione si impegna altresì a divulgare il contenuto del contratto sottoscritto a tutti i lavoratori con le stesse modalità previste per le circolari.

      Il contratto dovrà essere pubblicato sul sito Internet dell'istituto, inviato alle OO.SS. e alla Direzione Regionale.

      Tutto il materiale (informazione preventiva, successiva, contratto e relativi allegati, ecc.) oggetto della contrattazione d’istituto viene consegnato a ciascun componente la RSU, in formato elettronico via e-mail, almeno dieci giorni prima  di ogni incontro con il DS.

 

ART.2

TEMPI, MODI E CONTROVERSIE DELLA TRATTATIVA

 

     La contrattazione di Istituto si apre entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta formale di una delle parti e si deve concludere entro 15 giorni dalla prima convocazione.

    Ogni anno scolastico l’apertura della contrattazione dovrà avvenire entro il 15 settembre e concludersi non oltre il 30 novembre; inoltre i compensi per le attività svolte e previste dal presente contratto dovranno essere erogati entro il 31 agosto.

     Nel caso di richiesta di apertura della contrattazione, questa deve essere presentata al Capo di Istituto da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo di contrattazione di Istituto.

     Il Dirigente Scolastico informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali abilitati alla contrattazione.

     Durante l'intera fase della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare gravità ed urgenza, previa informazione preventiva alla RSU.

     Per ogni seduta di contrattazione viene stilato e sottoscritto dalle parti un verbale con le posizioni dei partecipanti. Il suddetto verbale è parte integrante del Contratto d’Istituto.

    La contrattazione di istituto si conclude con un protocollo di intesa controfirmato dalle parti. 

    In caso di controversie su materie sindacali e contrattuali tra il Dirigente Scolastico e la RSU le parti si danno atto di non procedere in nessun modo (fatta salva la necessità per l’amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare gravità ed urgenza, previa informazione preventiva alle OO.SS.) se prima non si è espletato un tentativo di conciliazione con la presenza delle segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali che esprimono la RSU ed il successivo tentativo di conciliazione presso la Commissione istituita, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) del CCNL, a livello di Direzione Scolastica Regionale.

    La convocazione dell’incontro con le organizzazioni sindacali provinciali per il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 10 giorni dall’ultima trattativa con esito negativo.

 

 

ART.3

CALENDARIO DELLA TRATTATIVA

 

            Tra il Dirigente Scolastico e la RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le materie di cui all'art.6 CCNL 2006/2009:

1. Entro il primo Collegio dei docenti

a) informazione sulle eventuali ore di insegnamento disponibili per

                                                    i docenti che desiderano completare il proprio orario di

                                                   cattedra oltre le 18 ore settimanali fino a 24.

 

2. Entro il 15 Settembre            a)  Definizione del calendario degli incontri.

b) Informazione preventiva e contrattazione su: organizzazione del lavoro del personale ATA.

c) Informazione successiva su: adeguamento organici del personale.

d) Informazione  preventiva e successiva  su: assegnazione del personale ATA alle aree operative

e) Informazione preventiva e successiva su: assegnazione dei docenti, alle classi e alle attività.

 

3. Mese di Ottobre             a) Informazione sul piano annuale delle attività dei docenti e su quello predisposto dalla DSGA per il personale ATA: piano delle attività  aggiuntive retribuite con il fondo di istituto

b) Informazione preventiva e contrattazione su: entità del fondo dell'Istituzione scolastica (fondo di istituto, fondo L.440/97, risorse derivanti da convenzioni e progetti, ecc.) 

c)  Informazione preventiva e contrattazione su: criteri e piano di utilizzo delle risorse

d) Informazione preventiva e contrattazione su: criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento del personale ATA e dei docenti

e) Informazione preventiva su: sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

4. Mese di novembre a) Conclusione della trattativa a livello di Istituzione scolastica salvo posizioni inconciliabili tra le parti per le quali si dovrà ricorre in Commissione di Conciliazione di cui sopra.

 

5. Mese di Gennaio a) Verifica dell'organizzazione del lavoro del personale   ATA

b) Verifica dell'utilizzo delle risorse economiche, ed eventuali integrazioni.

6. Mese di Febbraio a) Proposta di formazione delle classi (informazione preventiva)

7. Mese di Giugno/Luglio a) Verifica a consuntivo dell'applicazione del contratto di istituto, dell’attribuzione delle risorse e consegna alla RSU dell’elenco nominativo con le relative ore assegnate al personale.

                                               b) Modalità di utilizzazione di eventuali economie non assegnate.

 

ART. 4

ALBO SINDACALE

 

     Nella bacheca sindacale dell’istituzione scolastica situata in zona non secondaria e di comune passaggio obbligato, le OO.SS. hanno diritto ad affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del D.S.

     I rappresentanti sindacali indicati dalle rispettive OO.SS., hanno diritto d’ingresso agli uffici dell’Istituzione Scolastica anche negli orari di chiusura al pubblico.

     Alla RSU è concesso l’uso di un armadietto, del telefono, del fax, di un computer, del collegamento a internet e di quant’altro necessario per lo svolgimento della propria attività sindacale; le comunicazioni, interne ed esterne, indirizzate a ciascun soggetto saranno recapitate agli interessati direttamente.

     Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali, alla RSU d’Istituto.

 

 

ART. 5

MINIMI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA IN CASO DI ASSEMBLEA E DI SCIOPERO

 

  In caso di assemblea territoriale o di scuola a cui intende partecipare tutto il personale ATA dell’Istituto dovranno essere garantiti i seguenti servizi minimi per ogni plesso scolastico :

-          Servizio di centralino ;

-          Vigilanza all’ingresso della scuola

   In caso di sciopero del personale ATA dovranno essere garantiti i seguenti servizi con il minimo di personale possibile :

  -  apertura ,chiusura e vigilanza sugli ingressi principali  dei plessi scolastici;

      - prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali per i plessi interessati;

- prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali   degli esami finali (esami di qualifica professionale ed esami di stato) per i plessi interessati ;

  - pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

     Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali : un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e un collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati,  per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

 

     Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali ( esami di qualifica professionale ed esami di Stato ) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali : un assistente amministrativo, un assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, un collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

 

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali : responsabile amministrativo, un assistente amministrativo  e un collaboratore scolastico per le attività connesse.               

      I termini perentori il cui mancato rispetto comporti un ritardo nella corresponsione degli emolumenti per il solo personale a tempo determinato sono entro il giorno 10 del mese successivo alla prestazione.

      Il capo di istituto con criteri di rotazione dovrà identificare i nominativi del personale  eventualmente da comandare in servizio e comunicarlo agli interessati ed alle organizzazioni sindacali 3 giorni prima lo sciopero.

 

 

ART. 6

ASSEMBLEA SINDACALE

 

      Assemblee sindacali in orario e fuori orario di lavoro nei limiti e nei modi previsti dalle norme contrattuali ed eventuali integrazioni concordate con il Dirigente Scolastico, sono indette dalle OO.SS. aventi diritto o dalla RSU.

 

 

ART. 7

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SINDACALE

 

      La convocazione dell'assemblea dovrà giungere al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni lavorativi prima della data stabilita; ricevuta l'informazione, contestualmente all'affissione all'albo, il D.S. ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna a tutto il personale (art. 8 CCNL2006/2009).

      Qualora le assemblee si svolgessero fuori orario di servizio il termine dei 5 giorni potrà essere ridotto a 3.

       Per salvaguardare il diritto del lavoratore a partecipare alle assemblee sindacali e al tempo stesso per non creare disagi all'utenza, i soggetti sindacali aventi diritto possono richiedere al D.S. l'indizione di assemblee fuori dall'orario di servizio con il riconoscimento delle ore a recupero, fino ad un massimo di 6, da detrarre dal monte ore individuale di diritto (10 ore annue).

       In occasione di assemblee sindacali territoriali, il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede dell’assemblea o la sede scolastica al rientro è fissato in 30 minuti.

       Per le assemblee provinciali si concorda fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti di percorrenza

       I tempi di percorrenza si detraggono dal monte ore individuale di diritto.

 

ART. 8

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

 

Il Dirigente Scolastico e la RSU concordano le seguenti modalità d'applicazione dell'art.6 del CCNL 2006/2009, in materia di semplificazione e trasparenza.

La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.

Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.

La RSU e i sindacati territoriali, su delega e a tutela degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell'amministrazione scolastica.

 

 

ART. 9

PERMESSI SINDACALI PER LA RSU

 

La RSU dell'istituto ha diritto a  n. 33 ore e 30 minuti di permesso sindacale: 30 minuti per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato ( n. 45  Docenti e n.  22 A.T.A.).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per espletare le funzioni e le attribuzioni previste dal D. Lgs N.81/2008, ha diritto ad ulteriori 40 ore annue di permesso.

Il permesso va richiesto almeno 3 giorni prima al Dirigente Scolastico.

 

 

TITOLO II

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RELAZIONE AL POF

 

 

ART.10

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E ALLE ATTIVITA’

 

    Il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto ed in conformità alle proposte dei Collegio Docenti (non vincolanti), assegna gli insegnanti alle classi e alle attività curricolari, nel rispetto della procedura e dei criteri sotto elencati:

   a)  informazione al personale della possibilità di mobilità all'interno dell'Istituto nell’ambito dello stesso organico, salvaguardando, tuttavia, la continuità didattica

   b)  comunicazione del numero e tipo dei posti, comprese le eventuali competenze professionali e/o titoli richiesti per svolgere l'incarico

   c)  comunicazione della data di scadenza per la presentazione delle domande (entro il 30 giugno)

   d)  pubblicazione della graduatoria quando è necessario.

 

   Il Dirigente Scolastico, per l'assegnazione delle classi ai docenti, segue i seguenti criteri:

    a)  rispetto della continuità didattica

    b)  valorizzazione delle competenze professionali in relazione agli obiettivi del POF

    c)  considerazione delle richieste volontarie

d)      in caso di concorrenza si applicherà la graduatoria di istituto per l’individuazione dei soprannumerari  ad esclusione del punteggio relativo alle esigenze di famiglia

e)      considerazione della progettualità dell'istituto

Compatibilmente con le esigenze organizzativi e didattiche della scuola, tali criteri saranno utilizzati anche per il personale a tempo determinato.

 

ART. 11

MODALITA' DI RECUPERO DELLE FRAZIONI ORARIE RISULTANTI DALLA RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE

 

      La riduzione della durata dell'ora di lezione legata a motivi di necessità e di trasporto, non dà obbligo al recupero.

      I docenti del corso serale e dei corsi che prevedono un orario settimanale inferiore alle 36 ore recuperano la riduzione dell’unità didattica con attività e interventi individuati dalla Contrattazione d’Istituto e rivolti principalmente alla classe.     Le ore da recuperare saranno individuate e comunicate a ciascun docente, che al termine dell’anno scolastico provvederà a dichiararle con la modulistica a tale scopo predisposta (Allegato 11).

 

ART. 12

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE

 

Il Dirigente Scolastico o una commissione nominata dal Collegio dei Docenti, nella  predisposizione dell'orario tiene conto dei seguenti criteri:

a)      considerazione dei "desiderata";

b)      equa distribuzione dei disagi derivanti dall'applicazione dell'orario.

    Il Dirigente Scolastico comunica ad ogni insegnante l'orario individuale di lavoro che comprende l'orario di insegnamento, l'orario delle attività funzionali all'insegnamento (obbligatorie ed aggiuntive).

    L'orario individuale di lavoro dovrà contenere l'esatto impegno orario settimanale di ogni insegnante.

    L’orario di insegnamento e di attività funzionali obbligatorie ed aggiuntive non supererà, di norma, le 9 ore quotidiane.

 Per distribuire equamente i disagi derivanti dallo svolgimento della prima ora di lezione, per i docenti pendolari con oltre trenta minuti di viaggio, fatte salve eventuali richieste personali di prime ore, nella predisposizione dell’orario si eviterà di attribuire a ciascun docente un numero di prime ore superiori a due.

 

  

       ART. 13

     SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

 

1) Sostituzione per assenze inferiori ai 15 giorni

La sostituzione dei colleghi assenti avviene attraverso l’utilizzo del personale docente che ha fornito la propria disponibilità fino al limite massimo delle 24 ore settimanali comprensive dell’orario d’obbligo.

Al fine di garantire pari opportunità e tener conto delle esigenze didattiche, per le sostituzioni dei colleghi assenti si seguiranno i seguenti criteri:

a)      docente a disposizione che deve completare il proprio orario di cattedra (18 ore)

b)      docente che deve recuperare le ore usufruite per permesso breve

c)      docente disponibile della stessa classe

d)      docente disponibile della stessa disciplina

e)      docente disponibile non della classe

f)      rotazione tra il personale resosi disponibile.

Per garantire trasparenza nella sostituzione di colleghi assenti sarà predisposto un quadro orario settimanale con l’indicazione di tutti i docenti disponibili.

Saranno conservati per l’intero anno scolastico, al fine di garantire il controllo della corretta applicazione del presente articolo,  tutti i fogli delle sostituzioni quotidiane.

Salvo casi eccezionali e/o legati a cause di forza maggiore, per la sostituzione dei colleghi assenti non si farà ricorso ad insegnanti in co-presenza o di sostegno.

2) Sostituzione per assenze superiori ai 15 giorni

        a) nomina di un docente supplente temporaneo.

 

TITOLO III

MODALITA' RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA

 

ART. 14

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA

 

In relazione all’attuazione del POF, annualmente la DSGA formula il piano della formazione, quello di utilizzo e quello delle attività aggiuntive del personale ATA, sentito il personale medesimo.

 

ART. 15

ORARIO DI LAVORO

 

      L'orario di lavoro del personale ATA  è funzionale al miglioramento e alla qualificazione dei servizi offerti all'utenza e alle esigenze del territorio.

      L'orario di lavoro del personale ATA  si articola in 36 ore settimanali ad eccezione di quello del personale individuato ai sensi del successivo art. 23 che ne prevede 35,  che a norma dell’art. 55 del CCNL/2007 è impegnato in significative turnazioni.    

     L'orario di lavoro ordinario stabilito con le modalità del comma 2 è comunque orario rigido nella sua definizione, in quanto istituzionalizzato non può essere modificato ed è formalizzato nell’Allegato 1.

      L'orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né superiore alle 9 ore.

      Per straordinarie e motivate esigenze di servizio con il consenso del lavoratore interessato e con comunicazione alla RSU, l'orario di servizio giornaliero può superare le 9 ore.

      Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa è obbligatoria se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

 

ART. 16

TURNAZIONE

 

    Per distribuire equamente i carichi di lavoro, l’orario del solo personale Collaboratore Scolastico si articola su più turni coperti con il principio della rotazione, fatte salve le eccezioni motivate da esigenze personali, accolte dal dirigente scolastico e comunicate alla RSU ( casi di  studenti lavoratori, genitori con figli piccoli, portatori di handicap, ecc.). Nell’orario di servizio del turno serale è calcolata la maggiorazione del 30% dovuta per l’effettuazione dell’attività lavorativa in orario notturno dopo le ore 22,00.

 

 

 

 

 

 

ART.17

IL PART-TIME

 

Per esigenze di servizio, sentita la disponibilità del dipendente, il Dirigente Scolastico può proporre ai lavoratori con contratto a tempo parziale l'effettuazione di orario aggiuntivo fino ad un tetto massimo di 30 ore annue.

 

ART. 18

ORARIO FLESSIBILE

 

 L'orario flessibile consiste nel posticipare o anticipare l'orario dell'inizio del lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, e si effettua con le modalità previste nell'Allegato 1 per il personale Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo.

 Per il personale autorizzato a prestare l’orario di servizio su 5 giornate lavorative, il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche in coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero, di chiusura dell’Istituzione Scolastica, o perchè ricadente in un giorno di festività infrasettimanale.

 La Direttrice dei Servizi Generali e amministrativi potrà effettuare orario flessibile nel rispetto delle 36 ore settimanali con ricaduta sull’intero arco della “giornata lavorativa”, comunque entro gli orari di apertura delle sedi scolastiche, per organizzare, verificare e garantire l’efficienza ed efficacia dei servizi.

 

 

ART. 19

ASSEGNAZIONE CARICHI DI LAVORO E MANSIONI

 

            Tenuto conto del piano delle attività annuali e nel rispetto delle professionalità di ciascun lavoratore, annualmente si assegnano gli incarichi e le mansioni sulla base dei seguenti criteri:

- garantire pari opportunità di formazione

- garantire pari opportunità di sviluppo professionale

- considerazione delle richieste del personale stesso.

L’orario di servizio, gli incarichi specifici, gli incarichi di cui all’art.7 (posizioni orizzontali), le attività aggiuntive vengono assegnate al personale per iscritto al fine di garantire la copertura assicurativa nello svolgimento del proprio lavoro.

 

ART. 20

FERIE, PERMESSI E RITARDI

 

    Entro il 10 aprile di ogni anno scolastico, salvo casi eccezionali, i lavoratori presentano la richiesta di ferie; entro e non oltre il 30 aprile il Direttore Amministrativo pubblica all'albo della scuola il piano delle ferie e dei servizi del personale ATA.

    Il periodo individuale di ferie non può essere inferiore ai giorni previsti dal CCNL (15 giorni continuativi).

    Per tutte le tipologie di assenza a domanda (ferie, permessi, festività soppresse), ad esclusione delle ferie di cui al comma 1 e comprovati gravi motivi di urgenza, la richiesta dovrà pervenire al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della data di fruizione.

   Per i lavoratori con orario articolato su 5 giorni la durata delle ferie è di 27 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1 lettera A della legge n. 937 del 23/12/1977, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del CCNL 2007.

        Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.

    Nell'applicazione del presente articolo, si terrà conto dei carichi di lavoro e delle esigenze di servizio.

 

ART. 21

ORE AGGIUNTIVE E BANCA DELLE ORE

 

    Il ricorso alle ore di straordinario avviene per esigenze di servizio e previa autorizzazione da parte del DS, della DSGA e dell’Ufficio Tecnico (limitatamente agli A.T. in servizio nella sede ITIS).

    Le ore eccedenti l'orario ordinario, programmate e definite nel piano delle attività, costituiscono un monte ore personale, denominato "banca delle ore", dove si accreditano tutti i periodi eccedenti l'orario obbligatorio e si addebitano le ore per recupero, permessi brevi, permessi giornalieri e per compensare le giornate di chiusura prefestiva di cui all’allegato n. 2.

       Alla data del 31 agosto, salvo situazioni straordinarie (impossibilità di recuperare a causa di prolungata assenza o per esigenze di servizio) le ore a credito,   dovranno essere esaurite e/o compensate quali ore di attività aggiuntive di straordinario mediante l’utilizzo delle risorse individuate nella contrattazione d’istituto.

     Nel caso eccezionale di effettuazione di straordinario per la copertura del turno serale, l’orario prestato dopo le ore 22,00 sarà  maggiorato del 30% ed entrerà a far parte della “banca delle ore”. Pertanto, in caso di retribuzione, anche per questa tipologia di ore straordinarie si procederà al pagamento con il compenso previsto per le ore “normali” di straordinario.

   Al personale  con contratto a tempo indeterminato è concesso di portare a recupero per l’anno successivo non oltre 18 ore.

 

 

ART. 22

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

 

La nomina del supplente temporaneo avviene quando si verificano le seguenti condizioni:

a)      Collaboratori scolastici : per assenze superiori a 20 giorni.

b)      Assistenti amministrativi e tecnici : per assenze superiori a 30 giorni.

 

 

ART. 23

RIDUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE A 35 ORE

 

Per garantire la piena attuazione del POF, annualmente in sede di contrattazione d’istituto, verificate le condizioni previste dal CCNL, si individueranno i nominativi del personale destinatario della riduzione dell’orario settimanale a 35 ore (vedi allegato 1).

 

ART. 24

SVOLGIMENTO DELL’ORARIO SETTIMANALE IN 5 GIORNI

 

Salvo ricadute negative sull’organizzazione del servizio scolastico, il personale ATA che ne farà richiesta potrà svolgere l’orario di servizio su cinque giorni settimanali provvedendo al recupero delle 6 ore con due rientri pomeridiani di 3 ore o con lo svolgimento di un orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti. In tale ipotesi il giorno libero potrà coincidere anche con un giorno diverso dal sabato. La richiesta dovrà essere presentata all’inizio dell’anno scolastico, ad eccezione del personale Assistente tecnico che potrà presentarla anche dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, essendo le mansioni di questa tipologia di personale strettamente connesse alle attività didattiche curricolari.

Il Dirigente Scolastico, nel caso non dovesse accogliere la richiesta di cui al precedente comma, ne fornirà le motivazioni per iscritto.

 

ART. 25

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

Al personale ATA sarà garantita la partecipazione ai corsi di aggiornamento per consentire opportunità di miglioramento e di sviluppo professionale.

In relazione ai corsi obbligatori per l’accesso alle posizioni economiche orizzontali, al personale che vi dovrà partecipare saranno riconosciute oltre alle ore di attività formativa frontale e on-line, anche le ore di viaggio strettamente necessarie per raggiungere le sedi dei suddetti corsi e per il ritorno a casa.

Le ore di attività formativa, comprese quelle con modalità on-line e le ore di viaggio, saranno riconosciute solo se svolte fuori dell’orario di servizio.

La scuola metterà a disposizione del personale ATA di cui al comma 2 tutte le attrezzature informatiche necessarie a garantire lo svolgimento dell’attività formativa con le modalità on-line.

Le ore di attività di cui ai precedenti commi saranno usufruite dal personale con le modalità previste per i giorni di permesso e non oltre il termine dell’anno scolastico.

 

 

TITOLO IV

CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

ART. 26

ENTITA’ DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

   Annualmente, in allegato n. 4, vengono individuate le risorse che costituiscono il Fondo dell’Istituzione Scolastica compresa l’entità delle risorse derivanti da convenzioni, progetti, finanziamenti del Ministero e da enti pubblici e privati destinati al compenso accessorio del personale scolastico.

 

ART.27

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA PERSONALE ATA E DOCENTE

 

     Annualmente, in sede di contrattazione d’Istituto, viene effettuata la ripartizione percentule delle risorse del FIS tra il personale ATA ed il personale docente.

     Nella ripartizione delle risorse tra personale ATA e docente si tiene debitamente conto delle risorse attribuite per le funzioni strumentali dei docenti e per gli incarichi specifici e le posizioni economiche orizzontali del personale ATA rispetto a quelle assegnate negli anni scolastici precedenti.

    Nella ripartizione del fondo e delle risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA si terrà conto anche delle posizioni economiche attribuite all’interno di ciascun profilo.

    Per ciascun profilo ATA dovrà rispettarsi un numero di ore pro-capite di eguale entità tenendo conto delle ore derivanti dal FIS, dagli incarichi specifici e dalle posizioni economiche orizzontali.

   Per l’A.S. 2008-’09 la ripartizione della parte comune del fondo tra docenti ed ATA sarà effettuata nel rispetto del seguente criterio:

a) 22,50% al personale ATA

b) 77,50% al personale Docente

  Tale ripartizione tiene conto che il personale ATA svolge già all’interno del proprio orario di servizio le attività relative agli incarichi specifici, alle posizioni orizzontali ed oltre il 90% delle attività previste dal FIS.

   Al personale ATA viene riconosciuto un ulteriore importo pari a 200 ore annue (per la quota media oraria di attività aggiuntiva corrisposta ai tre profili ATA e pari € 13,75).

   Le risorse di ciascun anno scolastico vengono integrate con le eventuali economie derivanti dall’anno precedente e ripartite sul medesimo profilo (ATA o Docente) dell’anno precedente, salvo diverse modalità previste dalla contrattazione d’istituto.

 

 

ART. 28

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ALLE ATTIVITA’

 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa e quello annuale delle attività aggiuntive predisposto dalla DSGA, con il coinvolgimento di tutto il personale scolastico e per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del POF, si stabiliscono i seguenti criteri per l'assegnazione dei fondi alle attività e al personale in esse coinvolto.

L’assegnazione delle attività deve essere realizzata secondo criteri di trasparenza e garantendo la pari opportunità di accesso a tutto il personale.

 

Per il personale Docente si stabilisce quanto segue :

 

a)      Gestione forfetaria del compenso per non più di due collaboratori continuativi del dirigente scolastico.

b)      Gestione forfetaria per le seguenti attività:

-          coordinatori di classe e di indirizzo;

-          segretari  dei Consigli di classe e dei gruppi dei docenti di sostegno;

-          responsabili delle biblioteche, dei laboratori, delle palestre;

-          servizi di biblioteca;

-          stesura orario;

-          attività di supporto alla  Dirigenza (Commissioni e supporto organizzativo)

-          aggiornamento.

L’attribuzione del compenso forfetario dovrà essere riferito alla complessità dei laboratori, per ciascun responsabile, anche in funzione dell’impegno che richiede la gestione e la custodia del patrimonio affidato.

Annualmente si procederà all’individuazione delle attività del presente punto sulla base delle necessità legate alla realizzazione del POF.

c)      Gestione oraria di tutte le altre attività salvo deroghe straordinarie valutate in contrattazione.

d)      Per tutti i docenti viene fissato un massimale annuale di attività aggiuntive, liquidabili a carico del FIS, pari a 250  ore, escluse le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, per l’avviamento alla pratica sportiva, per l’approfondimento nelle classi di qualifica dell’istituto professionale e per i corsi di recupero.

e)      Per limitare gli accumuli di più incarichi sulla medesima persona, in caso di disponibilità plurime, nell’attribuzione si privilegerà il personale con minori incarichi pregressi.

f)      L’attività aggiuntiva non può essere svolta in coincidenza di attività didattiche o di orario ricadente negli obblighi di servizio che il docente è tenuto a prestare.

g)      Eventuali economie saranno contrattate a consuntivo con la RSU individuandone la destinazione. Dall’ E.F. 2008 la quota a carico del F.I.S. per i corsi di recupero è gestita in un conto specifico (01/07)  del Programma  Annuale, unitamente agli  altri finanziamenti disposti dal Ministero, secondo i criteri di cui al successivo art. 29.

 

Per il personale ATA si stabilisce quanto segue :

 

a)      gestione forfetaria di tutte le attività aggiuntive svolte in orario d’obbligo;

b)      gestione oraria delle attività aggiuntive svolte oltre l’orario d’obbligo (straordinario);

c)      tenuto conto del numero di incarichi specifici e di funzioni orizzontali attribuite al personale e che gli stessi incarichi sono da svolgere in orario d’obbligo, una quota delle ore aggiuntive del fondo pari ad almeno il 15% del totale del budget assegnato, con l’esclusione del compenso dovuto alla DSGA e agli addetti esterni, dovrà essere svolta oltre l’orario d’obbligo.

d)      i titolari di Incarichi Specifici e delle posizioni economiche orizzontali possono accedere al fondo d’Istituto per attività diverse da quelle previste dall’ incarico, ma fino a un massimo di 60 ore.

All’inizio di ogni A.S. il Collegio dei Docenti delibera il piano delle attività aggiuntive del personale docente mentre la DSGA, sentito il personale, predispone quello per il personale ATA. I piani annuali delle attività aggiuntive, individuati con gli allegati n.9 ( personale Docente) e n. 10 (personale ATA), sono oggetto di contrattazione d’istituto.        

La liquidazione dei compensi sia per il personale ATA che per i Docenti sarà effettuata in misura proporzionale all’effettiva presenza in servizio ed alla rendicontazione analitica prodotta e tenendo conto degli eventuali effetti del Decreto 112/2008.

 

ART. 29

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ALTRI COMPENSI EROGATI DALLA SCUOLA NON A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO E PER I CORSI DI RECUPERO

 

1) Criteri generali

Il personale scolastico può accedere a compensi non a carico del fondo d’Istituto derivanti da convenzioni con Enti Esterni e da altri finanziamenti statali (formazione, terza area dell’istituto professionale, etc.).

            Delle attività di cui sopra tutto il personale interessato sarà informato mediante comunicati interni al fine di fornire la propria disponibilità.

            Il personale interessato dovrà possedere, ove richieste, riconosciute e documentate competenze per svolgere l’incarico.

            Salvo quanto previsto nel comma precedente, in caso di più persone disponibili per il medesimo incarico, nell’assegnazione dello stesso da parte del Dirigente Scolastico, si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri :

a)      minori incarichi pregressi nell’arco del medesimo A.S. anche di tipologia diversa da

quella prevista nel presente articolo (Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, attività aggiuntiva, ecc…);

b)      rotazione anche riguardo gli anni precedenti;

c)      anzianità di servizio nel ruolo (punteggio graduatoria d’Istituto).

 

Nel rispetto dei precedenti criteri potranno essere assegnati per ciascun A.S., alla stessa  persona, incarichi di cui al presente articolo fino ad un massimo di 140 ore per il personale docente e di 40 per il personale ATA, salvo deroghe da valutare in contrattazione.

 

2) Criteri specifici per l’assegnazione degli incarichi per la docenza nei corsi di alfabetizzazione rivolti agli studenti immigrati

           Trattandosi di corsi particolari per l’insegnamento della lingua italiana come “lingua 2” a studenti non italiofoni, è necessario che la docenza sia affidata a personale “esperto” secondo l’ordine dei requisiti posseduti sotto elencati:

-          docenti interni con titolo specifico per l’insegnamento dell’italiano come lingua 2;

-          docenti interni che hanno frequentato corsi di formazione per l’insegnamento dell’italiano come lingua 2;

-          altri docenti di materie umanistiche che hanno già tenuto corsi di questo tipo, privilegiando i docenti della classe in cui sono inseriti gli alunni immigrati;

-          personale esterno con le professionalità specifiche richieste.

 

3) Criteri specifici per l’assegnazione degli incarichi per la docenza nei corsi di recupero, negli “sportelli di assistenza” e relativi compensi

           I corsi in questione, attivati con le modalità già deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’ Istituto, con l’approvazione del P.O.F. per l’anno scolastico in corso, saranno affidati ai docenti secondo l’ordine sotto elencato:

-          docenti della classe;

-          nel caso di corsi per classi parallele, docente della classe con il numero maggiore di studenti con insufficienze gravi;

-          altri docenti della materia, disponibili in servizio nell’Istituto;

-          nel caso di più docenti disponibili, si terrà conto dei titoli di servizio;

-          esperto esterno con titolo di studio specifico.

           Per le classi quinte, nel corso dell’anno, i docenti potranno tenere anche corsi di approfondimento in vista degli Esami di Stato, comunque secondo i criteri di cui sopra.

      Per i corsi da attivarsi per le insufficienze evidenziate in sede di scrutinio finale, si darà comunque la precedenza all’insegnante della classe, anche se non più in servizio dal 30 giugno.  

            Le attività in discorso saranno retribuite con il compenso orario lordo dipendente di € 50,00, ad eccezione dello “Sportello di assistenza” che deve essere retribuito in modo forfetario con un compenso lordo dipendente di € 210,00, per una prestazione complessiva comunque non inferiore alle ore 6. 

        Fermo restando i criteri di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) in sede di contrattazione d’istituto, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del CCNL, sono definiti i compensi da erogare al personale utilizzato nelle attività di cui sopra.             Analogamente al precedente punto sono individuati i compensi destinati al personale impegnato nei progetti nazionali, internazionali, in rete, ecc. finanziati dal MPI, da enti pubblici o da privati.

 

 

ART. 30

ATTRIBUZIONE PROPORZIONALE DEL COMPENSO PER GLI INCARICHI SPECIFICI E PER L’INDENNITA’ DI DIREZIONE DELLA DSGA

 

-          Premesso che per ciascun Incarico Specifico devono essere preventivamente individuate le attività che ad esso fanno capo, che le medesime attività devono essere chiaramente indicate nella lettera di attribuzione al personale avente diritto e che al temine dell’anno scolastico le attività svolte sono soggette a verifica prima dell’erogazione del relativo compenso, in caso il personale titolare degli Incarichi Specifici non svolga o svolga anche parzialmente gli incarichi previsti, verrà determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente svolta, valutando i seguenti parametri:

a)      attribuzione di un 70% per il raggiungimento degli obiettivi

b)      attribuzione di un 30% in rapporto alla effettiva presenza in servizio con  decurtazione di 1/250° per ogni giornata superiore a 30 assenze complessive, sommando tutti i periodi di assenza dell’anno scolastico con esclusione delle ferie, delle giornate di recupero dello straordinario e delle altre assenze per le quali è prevista l’equiparazione al servizio, ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa, di cui al comma 5 dell’art 71 della Legge n.133/08 (Conversione in legge del D.L. .112/08).

Le quote decurtate, da assegnare eventualmente ad altro personale dello stesso profilo professionale, saranno oggetto, a consuntivo, di contrattazione d’istituto.

 

 

ART. 31

ATTRIBUZIONE DELLE ATTIVITA’ AI DESTINATARI DELLE POSIZIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

 

In relazione al piano delle attività aggiuntive predisposto dalle DSGA, in sede di contrazione d’istituto si verifica la tipologia e la complessità delle attività da assegnare al personale destinatario delle posizioni economiche orizzontali.

Ai fini della determinazione dei compensi per il personale destinatario di incarichi specifici nell’ambito del medesimo profilo, si tiene conto anche delle attività assegnate ai destinatari di suddette posizioni economiche per individuare eventuali necessarie compensazioni.

 

 

ART. 32

INDIVIDUAZIONE, ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI (F.S.)

 

All’inizio di ciascun anno scolastico il Collegio dei Docenti, ovvero una commissione da questo designata, individua con dettaglio, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2007:

 

a)      il numero e la tipologia di funzioni strumentali da attivare

b)      le attività, i modi e i tempi di realizzazione delle attività medesime

c)      i criteri di attribuzione delle F.S. al personale docente sulla base di requisiti professionali che detto personale deve possedere per accedere alle funzioni stesse

d)      le modalità di certificazione dell’attività svolta al termine dell’anno scolastico.

 

Prima che il personale interessato alle F.S. dichiari la propria candidatura, il dirigente scolastico e la RSU procedono all’attribuzione del compenso per ciascuna F.S. individuata dal Collegio dei Docenti tenendo conto del precedente punto b). Viene data massima diffusione tra il personale docente riguardo le figure strumentali individuate e il rispettivo compenso attribuito.

Il personale interessato alle F.S. dichiara la propria disponibilità entro la data fissata dal Collegio dei Docenti, specificando i requisiti posseduti in relazione al punto c).

Il Collegio dei Docenti, ovvero una commissione da questo designata, procede, secondo le indicazioni di cui al punto c), alla valutazione delle candidature ai fini dell’ammissibilità delle stesse dandone comunicazione dell’esito a tutti i docenti.

Viene effettuata la delibera del Collegio dei Docenti per l’attribuzione delle F.S. al singolo docente con votazione a maggioranza e a scrutinio segreto, così come previsto in tutte le circostanze in cui si vota su una singola persona.

Le risorse corrispondenti alle eventuali F.S. non attivate nel corso dell’anno sono destinate, per le medesime finalità, al successivo.

Ai sensi del comma 5 dell’art.71 della legge n.133/08, qualora il numero dei giorni di assenza abbia precluso il raggiungimento degli obiettivi e/o abbia fatto scaturire la necessità di nominare un sostituto per la progressione nello svolgimento dell’incarico, in fase di liquidazione il compenso spettante sarà ridotto in misura percentuale. La riduzione effettuata, previo accordo con le RSU, sarà corrisposta all’eventuale sostituto. In caso contrario la quota del compenso non liquidato sarà oggetto di contrattazione con le RSU.

 

ART. 33

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

 

Il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici con una lettera in cui saranno indicate:

-          il tipo di attività e le modalità di svolgimento

-          il compenso forfetario e/o orario

-          le modalità di certificazione delle attività svolte

-          i termini e le modalità di pagamento.

 

I compensi a carico del fondo dell’Istituzione Scolastica sono liquidati entro il 31 di agosto dell’anno scolastico  relativo alle prestazioni svolte.

Non saranno retribuite le attività non previste dalla lettera di incarico. Tuttavia sarà possibile nell’ambito di un progetto/ attività/ gruppo di lavoro/ commissione effettuare compensazioni tra i componenti, senza superare il monte ore complessivo assegnato allo stesso progetto/ attività, ecc.

A seguito della verifica effettuata ai sensi dell’art. 3 del presente contratto, il Dirigente Scolastico affigge all’albo la tabella relativa al numero delle ore attribuite a ciascuna attività.

Al termine delle attività annuali il Dirigente Scolastico provvede alla verifica dell’effettivo svolgimento delle attività attribuite al personale, valutando la relazione finale presentata dai referenti/F.S. del progetto anche ai fini di una più coerente programmazione per l’anno successivo.

In caso di attività non svolte, le ore residue, potranno essere impiegate per compensare eventuali attività non preventivate o legate ad esigenze particolari mediante contrattazione con la RSU.

 

 

TITOLO V

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

ART. 34

SOGGETTI TUTELATI

 

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

2. Ad essi sono equiparati gli allievi delle isti­tuzioni nelle quali i programmi e le attività di in­segnamento prevedano espressamente la frequen­za e l’uso di laboratori con possibile esposizione. ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di mac­chine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi com­prese le apparecchiature fornite di videoterminali.

3. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono da includere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurriculare per svolgere le attività previste dal POF.

 

ART. 35

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

• adozione di misure prevenzione e protezione riguardo i lo­cali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature,  i videoterminali, ecc. utilizzati dai lavoratori e dagli studenti

• valutazione di tutti rischi esistenti nell’istituzione scolastica ad eccezione di quelli di competenza dell’ente locale

• elaborazione del documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure di prevenzione e protezione adottati o da adottare, il programma dei successivi miglioramenti

• designazione del personale incaricato di attua­re le misure di sicurezza

• informazione dei lavoratori e degli studenti in materia di salute e sicurezza

• formazione dei lavoratori e degli studenti in materia di salute e sicurezza

     In caso di pericolo grave ed immediato, il DS adotta i provvedimenti di emergenza che si rendono necessari informando, se il caso, anche l’ente locale.

 

ART. 36

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

      Nell’unità scolastica il Dirigente Scolastico deve organizzare il ser­vizio di prevenzione e protezione designando, previa consultazione del rappresen­tante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i lavoratori per garantire durante tutte le ore dell’attività della scuola le misure di prevenzione incendi, di gestione delle emergenze e di primo soccorso.

      I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente e possedere capacità, tempo e mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti  assegnati.

      Durante l’orario di apertura della scuola deve essere garantita, per ciascuna sede scolastica, la presenza di almeno un addetto alla prevenzione incendi e di un addetto alle misure di primo soccorso.

 

ART. 37

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

Qualora il numero dei dipendenti della scuola (esclusi gli allievi) non sia superiore a 200 unità, la funzione di responsabile del servizio di prevenzio­ne e protezione dai rischi può essere svolta perso­nalmente dal Dirigente Scolastico che in tal caso deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di sedici ore come previsto dal D.I.16/1/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

            Ove il Dirigente Scolastico non intenda as­solvere direttamente la funzione di RSPP, designa previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, il responsabile che dovrà possedere attitudini e capacità adeguate

            Il re­sponsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra il personale interno all’unità scolastica in possesso di capacità adeguate e che accetti di svolgere tale funzione

            Non è possibile designare persone esterne alla scuola come addetti a1 servizio di prevenzione e protezione.

            E’ possibile, mediante convenzione con altre scuole, affiancare al personale interno alla scuola un esperto esterno.

 

ART. 38

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

           Il documento di valutazione dei rischi è redatto sotto la responsabilità del Dirigente scolastico. Nella redazione del medesimo si avvale della collaborazione tecnica del responsabile del servizio di prevenzione e da esperti dell’ente locale per gli aspetti riguardanti la parte strutturale ed impiantistica dell’edificio.

 

ART. 39

 SORVEGLIANZA SANITARIA

 

            I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

            Essa è obbligatoria quando i lavoratori siano esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute in particolare:

a)      attività di cui alla tabella dell’art. 33 del DPR 303/1956

b)      agenti chimici, fisici e biologici  ex D.Lgs 277/91

c)      attività/agenti la cui esposizione può comportare malattie professionali di cui al DPR 1124/65

d)      attività di cui ai titoli V, VI, VII, VII BIS, VIII del D. Lgvo 626/94

e)      ecc.

    La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.

 

ART. 40

 RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

              Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il  responsabile del servizio di prevenzione e prote­zione, indice almeno una volta all’anno la riunio­ne  periodica del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, alla qua­le partecipano lo stesso dirigente, il responsabile del servizio di prevenzione o protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente ove previsto.

           Nel corso della riunione il Dirigente Scola­stico sottopone all’esame dei partecipanti il docu­mento di valutazione dei rischi, l’idoneità dei mezzi di pro­tezione individuale, il programma di informazione e formazione dei lavoratori e degli studenti.

              La riunione non ha poteri decisionali, ma consultivi e il DS potrà decidere se accogliere, assumendosene la responsabilità, i suggerimenti scaturiti dalla riunione. 

              Al termine della riunione sarà stilato un verbale dal quale dovrà risultare la posizione e gli interventi dei partecipanti. Detto verbale, da tenere agli atti della scuola in quanto oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza, sarà controfirmato da tutti partecipanti.

 

ART. 41

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

 

              Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico dovrà essere inoltrata all’ente locale una richiesta formale degli adempimenti.

            

ART. 42

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

 

        Nei limiti delle risorse disponibili debbono es­sere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e degli studenti.

          L’attività di formazione e informazione di cui al precedente punto, essendo un obbligo di legge, ha carattere prioritario rispetto ad altre forme di formazione e informazione di carattere professionale.

     I contenuti minimi della formazione sono quel­li individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 e successive modifiche ed integrazioni.

La formazione e l’informazione dei lavoratori è ripetuta in occasione di introduzione di nuove tecnologie e di nuove disposizioni normative.

La formazione è soggetta a monitoraggio da parte del D.S. per garantire che tutti i lavoratori l’abbiano ricevuta.

Le forme di formazione erogata ai lavoratori possono essere quelle tradizionali oppure mediante presidi multimediali predisposti dal MPI.

La formazione e l’informazione in materie di salute e sicurezza per gli studenti è effettuata dai preposti alle attività laboratoriali e i contenuti devono essere coerenti con l’attività svolta.

L’informazione dei lavoratori e degli studenti può essere realizzata anche mediante circolari interne ed opuscoli informativi predisposti dal servizio di prevenzione o reperiti da enti e associazioni che si occupano di sicurezza e igiene del lavoro.

 

ART. 43

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 

     Nell’unità scolastica vengono designati nell’ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di un rappresentan­te in quanto l’istituzione scolastica ha un numero di dipendenti fino a 200.

Con riferimento alle attribuzioni del rappresen­tante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli ex artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94, le parti concordano quanto segue:

a)      il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamen­te al Dirigente Scolastico le visite che intende effettua­re negli ambienti di lavoro.

b)      Il Dirigente Scolastico consulta il rappre­sentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi in cui la disciplina le­gislativa lo preveda. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione.

c)       il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documenta­zione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’orga­nizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la cer­tificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Dirigente Scolastico su istanza del rappresen­tante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta.

d)       Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione

e)       il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista dall’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs 626/94. La formazio­ne del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere conforme ai contenuti minimi previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97.

f)       il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svol­gimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappre­sentanze sindacali.

g)       per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.Lgs 626/94, i rappresentanti per la sicu­rezza oltre ai permessi già previsti per le rappre­sentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Il predetto monte ore è consi­derato a tutti gli effetti orario di lavoro.

 

ART. 44

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

 

    Il Dirigente Scolastico individua, avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione, le attività e/o le operazioni in cui è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuali ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli studenti che fanno uso di laboratori. In tal caso, però, è il docente preposto alle attività laboratoriali ad individuare le operazioni e le attività nelle quali è necessario l’uso dei DPI provvedendo ad inoltrare la richiesta d’acquisto dei medesimi alla direzione scolastica.

     I DPI forniti ai lavoratori e agli studenti devono rispondere ai requisiti in materia di salute e sicurezza di cui al D. Lgs 475/92.

 

ART. 45

PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA’ A RISCHIO

 

    Il Dirigente Scolastico, avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione, predispone apposite procedure di sicurezza per tutte le attività che comportano l’esposizione a particolari rischi lavorativi. In particolare per le attività/operazioni che comportano:

 

a)      l’esposizione ad agenti chimici pericolosi

b)      l’esposizione ad agenti (e processi) cancerogeni

c)      l’uso di videoterminali

d)      la movimentazione manuale di carichi

e)      l’uso di macchine e/o attrezzature pericolose

f)      la manutenzione

g)      ecc.

 

Per gli studenti, le procedure di sicurezza di cui al comma precedente, sono individuate dai docenti preposti all’attività laboratoriale.

 

ART. 46

 CONTROVERSIE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

 

In merito a controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, infor­mazione e formazione, previsti dalle norme legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico terri­toriale previsto dall’ex art. 20 del D.Lgs 626/94.

E’ fatta salva la via giurisdizionale.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 47

 SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

 

Il presente contratto sarà sottoscritto definitivamente dopo che sarà rilasciata la certificazione di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

 

ALLEGATO 1

CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

 

A)     COLLABORATORI SCOLASTICI 

B)      ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

C)      ASSISTENTI TECNICI

 

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, Il presente allegato, in quanto contenente dati personali, non può essere pubblicato per motivi di tutela della privacy

 

ALLEGATO 2

CHIUSURE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 

Le chiusure prefestive sono deliberate dal Consiglio d’Istituto qualora il 75% del personale interessato sia favorevole a dette chiusure.

 

ALLEGATO 3

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA DELLA DSGA CON INTEGRAZIONE DEL 27/12/2007

 

 ALLEGATO 4

ENTITA’ DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

ALLEGATO 5

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE,AL PERSONALE ATA E   DOCENTE

 

ALLEGATO 6

ASSEGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. PERSONALE DOCENTE di cui all’art.30 del C.C.N.L./2003

 

ALLEGATO 7

ASSEGNAZIONE DEGLI “INCARICHI SPECIFICI” AL PERSONALE A.T.A di cui all’art.47 lettera b del C.C.N.L./2003

 

ALLEGATO 8

ATTRIBUZIONE POSIZIONE ECONOMICA E MANSIONI AL PERSONALE A.T.A AI SENSI DELL’ART. 7 del C.C.N.L./2005

 

ALLEGATO 9

PIANO DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE CON ASSEGNAZIONE DI ORE DI FONDO D’ISTITUTO PER INCARICHI DI ATTIVITA’ A SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO, PER I PROGETTI, PER L’AGGIORNAMENTO E PER I CORSI DI RECUPERO

 

 

ALLEGATO 10

PIANO DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO PERSONALE A.T.A.

 

 

ALLEGATO 11

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLE ORE A RECUPERO DELLE FRAZIONI ORARIE NON EFFETTUATE DELLE UNITA’ DIDATTICHE

 

 

Porretta Terme, 30Gennaio 2008

 

 

 

 

                                                                                                Per l’Istituzione Scolastica

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                       Prof.ssa M. C. Casali

 

                                                                                               ________________________

 

 

Per la RSU

 

Prof. Capitani Franco (FLC – CGIL)_______________________________

 

Prof. Giuseppe Fazio (SNALS – CONFSAL) _________________________

 

Prof. Antonio Francica (GILDA - UNAMS) __________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data _________________i Revisori dei Conti hanno proceduto, con verbale n.________, alla verifica del presente Contratto Integrativo d’Istituto esprimendo parere ______________ in ordine alla compatibilità finanziaria. Pertanto, in data ____________ si procede alla sottoscrizione definitiva dello stesso.

 

 

Porretta Terme, _______________

 

 

 

Per l’Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO -  Prof.ssa M. C. Casali     ________________________

 

 

 

Per la RSU

 

Prof. Capitani Franco (FLC – CGIL)_______________________________

 

Prof. Giuseppe Fazio (SNALS – CONFSAL) _________________________

 

Prof. Antonio Francica (GILDA - UNAMS) __________________________