CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2009/2010
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "
MARIA MONTESSORI LEONARDO DA VINCI”
PORRETTA TERME
Il giorno 23 marzo 2010, presso l'Istituto
di Istruzione Superiore “Maria
Montessori Leonardo Da Vinci” di via della Repubblica,3 Porretta Terme (BO), in
sede di negoziazione integrativa ai sensi dell'art.6 del CCNL 2006/2009.
TRA
La Delegazione di parte pubblica
rappresentata dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Cristina Casali, e la
RSU composta dai Proff. Giuseppe Fazio, Franco Capitani e Antonio Francica. A
supporto tecnico del Dirigente Scolastico ha partecipato agli incontri, per la
definizione della presente contrattazione, la Direttrice dei S.G.A Sig.ra
Cinzia Mattioli.
VIENE CONCORDATO
il seguente contratto integrativo
dell’Istituzione Scolastica comprensivo di tutti gli allegati espressamente
menzionati.
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI E MINIMI DI SERVIZIO
DEL PERSONALE ATA DA GARANTIRE IN CASO
DI ASSEMBLEA E SCIOPERO.
ART. 1
DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO
Il presente accordo ha valenza contrattuale e viene reiterato
automaticamente salvo richiesta formale di ridiscussione di una delle parti.
E' soggetto a verifica su richiesta scritta e motivata di una delle
parti che l'hanno sottoscritta anche in relazione ad eventuali innovazioni
derivanti da accordi nazionali e provinciali.
Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato con
un'intesa tra le parti.
Il presente contratto potrà essere integrato da successivi protocolli
d'intesa, nonché dai risultati delle controversie e delle conciliazioni.
L'amministrazione si impegna altresì a divulgare il contenuto del
contratto sottoscritto a tutti i lavoratori con le stesse modalità previste per
le circolari.
Il contratto dovrà essere pubblicato sul
sito Internet dell'istituto, inviato alle OO.SS. e alla Direzione Regionale.
Tutto il materiale (informazione preventiva, successiva, contratto
e relativi allegati, ecc.) oggetto della contrattazione d’istituto viene
consegnato a ciascun componente la RSU, in formato elettronico via e-mail,
almeno dieci giorni prima di ogni
incontro con il DS.
ART.2
TEMPI, MODI E CONTROVERSIE DELLA
TRATTATIVA
La contrattazione di Istituto si apre entro 5 giorni lavorativi dalla
richiesta formale di una delle parti e si deve concludere entro 15 giorni dalla
prima convocazione.
Ogni anno scolastico l’apertura della contrattazione dovrà avvenire
entro il 15 settembre e concludersi non oltre il 30 novembre; inoltre i
compensi per le attività svolte e previste dal presente contratto dovranno
essere erogati entro il 31 agosto.
Nel caso di richiesta di apertura della contrattazione, questa deve essere presentata al Capo di Istituto da almeno
un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo di contrattazione di
Istituto.
Il Dirigente Scolastico informa della richiesta ricevuta i soggetti
sindacali abilitati alla contrattazione.
Durante l'intera fase della contrattazione, le parti non assumono
iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la
necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare
gravità ed urgenza, previa informazione preventiva alla RSU.
Per ogni seduta di contrattazione viene
stilato e sottoscritto dalle parti un verbale con le posizioni dei
partecipanti. Il suddetto verbale è parte integrante del Contratto d’Istituto.
La contrattazione di istituto si conclude
con un protocollo di intesa controfirmato dalle parti.
In caso di controversie su materie
sindacali e contrattuali tra il Dirigente Scolastico e la RSU le parti si danno
atto di non procedere in nessun modo (fatta salva la necessità per
l’amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare gravità ed
urgenza, previa informazione preventiva alle OO.SS.) se prima non si è
espletato un tentativo di conciliazione con la presenza delle segreterie
provinciali delle Organizzazioni Sindacali che esprimono la RSU ed il
successivo tentativo di conciliazione presso la Commissione istituita, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera d) del CCNL, a livello di Direzione Scolastica
Regionale.
La convocazione dell’incontro con le
organizzazioni sindacali provinciali per il tentativo di conciliazione dovrà
avvenire entro 10 giorni dall’ultima trattativa con esito negativo.
ART.3
CALENDARIO DELLA TRATTATIVA
Tra
il Dirigente Scolastico e la RSU viene concordato il seguente calendario di
massima per le materie di cui all'art.6 CCNL 2006/2009:
1. Entro il primo Collegio dei docenti
a)
informazione sulle eventuali ore di insegnamento disponibili per
i docenti che
desiderano completare il proprio orario di
cattedra oltre
le 18 ore settimanali fino a 24.
2. Entro il 15 Settembre a)
Definizione del calendario degli incontri.
b)
Informazione preventiva e contrattazione su: organizzazione del lavoro del
personale ATA.
c)
Informazione successiva su: adeguamento organici del personale.
d)
Informazione preventiva e
successiva su: assegnazione del
personale ATA alle aree operative
e)
Informazione preventiva e successiva su: assegnazione dei docenti, alle classi
e alle attività.
3. Mese di Ottobre
a) Informazione sul piano annuale
delle attività dei docenti e su quello predisposto dalla DSGA per il personale ATA: piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo di
istituto
b)
Informazione preventiva e contrattazione su: entità del fondo dell'Istituzione
scolastica (fondo di istituto, fondo L.440/97, risorse derivanti da convenzioni
e progetti, ecc.)
c) Informazione preventiva e contrattazione su:
criteri e piano di utilizzo delle risorse
d)
Informazione preventiva e contrattazione su: criteri di fruizione dei permessi per
l'aggiornamento del personale ATA e dei docenti
e)
Informazione preventiva su: sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Mese di novembre a) Conclusione della trattativa a livello di Istituzione
scolastica salvo posizioni inconciliabili tra le parti per le quali si dovrà
ricorre in Commissione di Conciliazione di cui sopra.
5. Mese di Gennaio a)
Verifica dell'organizzazione del lavoro del personale ATA
b)
Verifica dell'utilizzo delle risorse economiche, ed eventuali integrazioni.
6. Mese di Febbraio a) Proposta
di formazione delle classi (informazione preventiva)
7. Mese di Giugno/Luglio a)
Verifica a consuntivo dell'applicazione del contratto di istituto,
dell’attribuzione delle risorse e consegna alla RSU dell’elenco nominativo con
le relative ore assegnate al personale.
b)
Modalità di utilizzazione di eventuali economie non assegnate.
ART. 4
ALBO SINDACALE
Nella bacheca sindacale dell’istituzione scolastica situata in zona non
secondaria e di comune passaggio obbligato, le OO.SS. hanno diritto ad
affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla
legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del D.S.
I rappresentanti
sindacali indicati dalle rispettive OO.SS., hanno diritto d’ingresso agli
uffici dell’Istituzione Scolastica anche negli orari di chiusura al pubblico.
Alla RSU è concesso l’uso di un armadietto, del telefono, del fax, di un
computer, del collegamento a internet e di quant’altro necessario per lo
svolgimento della propria attività sindacale; le comunicazioni, interne ed
esterne, indirizzate a ciascun soggetto saranno recapitate agli interessati
direttamente.
Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva affissione negli appositi
spazi del materiale sindacale inviato per posta elettronica, via fax o per
posta ordinaria e consegna tutte le comunicazioni, inviate dalle OO.SS.
provinciali, alla RSU d’Istituto.
ART. 5
MINIMI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA IN
CASO DI ASSEMBLEA E DI SCIOPERO
In caso di assemblea territoriale o di
scuola a cui intende partecipare tutto il personale ATA dell’Istituto dovranno
essere garantiti i seguenti servizi minimi per ogni plesso scolastico :
-
Servizio di centralino ;
-
Vigilanza all’ingresso della scuola
In caso di sciopero del personale ATA dovranno essere garantiti i
seguenti servizi con il minimo di personale possibile :
- apertura ,chiusura e vigilanza
sugli ingressi principali dei plessi
scolastici;
- prestazioni indispensabili allo
svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione
degli scrutini e delle valutazioni finali per i plessi interessati;
-
prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e
gestionali degli esami finali (esami
di qualifica professionale ed esami di stato) per i plessi interessati ;
- pagamento degli stipendi al personale con
contratto di lavoro a tempo determinato.
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle
attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle
valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure
professionali : un assistente amministrativo per le attività di natura
amministrativa e un collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso
dei locali interessati, per l’apertura
e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle
attività amministrative e gestionali degli esami finali ( esami di qualifica
professionale ed esami di Stato ) è indispensabile la presenza delle seguenti
figure professionali : un assistente amministrativo, un assistente tecnico in
rapporto alle specifiche aree di competenza, un collaboratore scolastico per le
attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura
della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
Per
garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a
tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida
con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella
corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti
figure professionali : responsabile amministrativo, un assistente
amministrativo e un collaboratore
scolastico per le attività connesse.
I termini perentori il cui mancato rispetto comporti un ritardo nella
corresponsione degli emolumenti per il solo personale a tempo determinato sono
entro il giorno 10 del mese successivo alla prestazione.
Il capo di istituto con criteri di rotazione dovrà identificare i
nominativi del personale eventualmente
da comandare in servizio e comunicarlo agli interessati ed alle organizzazioni
sindacali 3 giorni prima lo sciopero.
ART. 6
ASSEMBLEA SINDACALE
Assemblee sindacali in orario e fuori orario di lavoro nei limiti e nei
modi previsti dalle norme contrattuali ed eventuali integrazioni concordate con
il Dirigente Scolastico, sono indette dalle OO.SS. aventi diritto o dalla RSU.
ART. 7
MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
SINDACALE
La convocazione dell'assemblea dovrà giungere al Dirigente Scolastico
almeno 5 giorni lavorativi prima della data stabilita; ricevuta l'informazione,
contestualmente all'affissione all'albo, il D.S. ne farà oggetto di avviso
mediante circolare interna a tutto il personale (art. 8 CCNL2006/2009).
Qualora le assemblee si svolgessero fuori orario di servizio il termine
dei 5 giorni potrà essere ridotto a 3.
Per salvaguardare il diritto del lavoratore a partecipare alle assemblee
sindacali e al tempo stesso per non creare disagi all'utenza, i soggetti
sindacali aventi diritto possono richiedere al D.S. l'indizione di assemblee
fuori dall'orario di servizio con il riconoscimento delle ore a recupero, fino
ad un massimo di 6, da detrarre dal monte ore individuale di diritto (10 ore
annue).
In occasione di assemblee sindacali territoriali, il tempo di
percorrenza necessario per raggiungere la sede dell’assemblea o la sede
scolastica al rientro è fissato in 30 minuti.
Per le assemblee provinciali si concorda fino ad un massimo di 1 ora e 10
minuti di percorrenza coincidente con il tempo necessario al treno per
effettuare la tratta ferroviaria Porretta T./Bologna o viceversa
I tempi di percorrenza si detraggono dal monte ore individuale di
diritto.
Nel caso in cui non sia possibile
rientrare a scuola in tempo utile per completare l’orario di servizio previsto
nella giornata , l’orario non svolto dovrà essere recuperato.
ART. 8
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI
ACCESSO AGLI ATTI
Il Dirigente Scolastico e la RSU
concordano le seguenti modalità d'applicazione dell'art.6 del CCNL 2006/2009,
in materia di semplificazione e trasparenza.
La RSU ha diritto di accesso agli atti
della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
Il rilascio di copia degli atti avviene
senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.
La RSU e i sindacati territoriali, su
delega e a tutela degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti secondo
le norme vigenti. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti
può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito
a precisa richiesta dell'amministrazione scolastica.
ART. 9
PERMESSI SINDACALI PER LA RSU
La RSU dell'istituto ha diritto a
n. 26 ore e 21 minuti di permesso sindacale: 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio a tempo
indeterminato ( n. 43 Docenti e n. 19 A.T.A.).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per
espletare le funzioni e le attribuzioni previste dal D. Lgs N. 81/2008, ha
diritto ad ulteriori 40 ore annue di permesso.
Il permesso va richiesto almeno 3 giorni prima al Dirigente
Scolastico.
TITOLO II
MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE IN RELAZIONE AL POF
ART.10
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI
ALLE CLASSI E ALLE ATTIVITA’
Il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal
Consiglio di Istituto ed in conformità alle proposte dei Collegio Docenti (non
vincolanti), assegna gli insegnanti alle classi e alle attività curricolari,
nel rispetto della procedura e dei criteri sotto elencati:
a) informazione al personale
della possibilità di mobilità all'interno dell'Istituto nell’ambito dello stesso
organico, salvaguardando, tuttavia, la continuità didattica
b) comunicazione del numero e
tipo dei posti, comprese le eventuali competenze professionali e/o titoli
richiesti per svolgere l'incarico
c) comunicazione della data di
scadenza per la presentazione delle domande (entro il 30 giugno)
d) pubblicazione della graduatoria quando è
necessario.
Il Dirigente Scolastico, per l'assegnazione delle classi ai docenti,
segue i seguenti criteri:
a) rispetto della continuità
didattica
b)
valorizzazione delle competenze professionali in relazione agli
obiettivi del POF
c) considerazione delle
richieste volontarie
d) in caso
di concorrenza si applicherà la graduatoria di istituto per l’individuazione
dei soprannumerari ad esclusione del
punteggio relativo alle esigenze di famiglia
e) considerazione
della progettualità dell'istituto
Compatibilmente con le esigenze
organizzativi e didattiche della scuola, tali criteri saranno utilizzati anche
per il personale a tempo determinato.
ART. 11
MODALITA' DI RECUPERO DELLE FRAZIONI
ORARIE RISULTANTI DALLA RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE
La riduzione della durata dell'ora di lezione legata a motivi di
necessità e di trasporto, non dà obbligo al recupero.
I docenti del corso serale e dei corsi che prevedono un orario
settimanale inferiore alle 36 ore recuperano la riduzione dell’unità didattica
con attività e interventi individuati dalla Contrattazione d’Istituto e rivolti
principalmente alla classe. Le ore
da recuperare saranno individuate e comunicate a ciascun docente, che al
termine dell’anno scolastico provvederà a dichiararle con la modulistica a tale
scopo predisposta (Allegato 11).
ART. 12
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE
Il Dirigente Scolastico o una commissione
nominata dal Collegio dei Docenti, nella
predisposizione dell'orario tiene conto dei seguenti criteri:
a) considerazione
dei "desiderata";
b) equa
distribuzione dei disagi derivanti dall'applicazione dell'orario.
Per quanto riguarda l’attribuzione degli
spezzoni orari disponibili in Organico di Fatto fino a 6 ore e alle ore di
alternativa I.R.C (insegnamento religione cattolica), si procederà sulla base
della normativa vigente; a parità di condizioni (per es. più docenti a T.I. in
servizio e disponibili) si procederà in
base all’anzianità di servizio nella scuola.
Il Dirigente Scolastico comunica ad ogni
insegnante l'orario individuale di lavoro che comprende l'orario di
insegnamento, l'orario delle attività funzionali all'insegnamento (obbligatorie
ed aggiuntive).
L'orario individuale di lavoro dovrà contenere l'esatto impegno orario
settimanale di ogni insegnante.
L’orario di insegnamento e di attività funzionali obbligatorie ed
aggiuntive non supererà, di norma, le 9 ore quotidiane.
Per distribuire equamente i disagi derivanti dallo svolgimento
della prima ora di lezione, per i docenti pendolari con oltre trenta minuti di
viaggio, fatte salve eventuali richieste personali di prime ore, nella
predisposizione dell’orario si eviterà di attribuire a ciascun docente un
numero di prime ore superiori a due.
ART. 13
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
1) Sostituzione per
assenze inferiori ai 15 giorni
La
sostituzione dei colleghi assenti avviene attraverso l’utilizzo del personale
docente che ha fornito la propria disponibilità fino al limite massimo delle 24
ore settimanali comprensive dell’orario d’obbligo.
Al fine
di garantire pari opportunità e tener conto delle esigenze didattiche, per le
sostituzioni dei colleghi assenti si seguiranno i seguenti criteri:
a) docente
a disposizione che deve completare il proprio orario di cattedra (18 ore)
b) docente
che deve recuperare le ore usufruite per permesso breve
c) docente
disponibile della stessa classe
d) docente
disponibile della stessa disciplina
e) docente
disponibile non della classe
f) rotazione
tra il personale resosi disponibile.
Per
garantire trasparenza nella sostituzione di colleghi assenti sarà predisposto
un quadro orario settimanale con l’indicazione di tutti i docenti disponibili.
Saranno
conservati per l’intero anno scolastico, al fine di garantire il controllo
della corretta applicazione del presente articolo, tutti i fogli delle sostituzioni quotidiane.
Salvo
casi eccezionali e/o legati a cause di forza maggiore, per la sostituzione dei
colleghi assenti non si farà ricorso ad insegnanti in co-presenza o di
sostegno.
2) Sostituzione per assenze superiori ai 15 giorni
a)
nomina di un docente supplente temporaneo.
TITOLO III
MODALITA' RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO DEL PERSONALE ATA
ART. 14
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEL
PERSONALE ATA
In relazione all’attuazione del POF, annualmente la
DSGA formula il piano della formazione, quello di utilizzo e quello delle
attività aggiuntive del personale ATA, sentito il personale medesimo.
ART. 15
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro del personale ATA
è funzionale al miglioramento e alla qualificazione
dei servizi offerti all'utenza e alle esigenze del territorio.
L'orario di lavoro del personale ATA
si articola in 36 ore settimanali ad eccezione di quello del personale
individuato ai sensi del successivo art. 23 che ne prevede 35, che a norma dell’art. 55 del CCNL/2007 è
impegnato in significative turnazioni.
L'orario di lavoro ordinario stabilito con le modalità del comma 2 è
comunque orario rigido nella sua definizione, in quanto istituzionalizzato non
può essere modificato ed è formalizzato nell’Allegato 1.
L’orario di lavoro della DSGA è su sei
giorni settimanali dal lunedì al sabato con l’effettuazione di 6 ore giornaliere
di norma dalle ore 8,30 alle ore 14,30.
L'orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio
giornaliero, né superiore alle 9 ore.
Per straordinarie e motivate esigenze di servizio con il consenso del
lavoratore interessato e con comunicazione alla RSU, l'orario di servizio
giornaliero può superare le 9 ore.
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative
il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti al fine
del recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del
pasto. Tale pausa è obbligatoria se l’orario continuativo di lavoro giornaliero
è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
ART. 16
TURNAZIONE
Per distribuire equamente i carichi di lavoro, l’orario del solo
personale Collaboratore Scolastico si articola
su più turni coperti con il principio della rotazione, fatte salve le eccezioni
motivate da esigenze personali, accolte dal dirigente scolastico e comunicate
alla RSU ( casi di studenti lavoratori,
genitori con figli piccoli, portatori di handicap, ecc.). Nell’orario di
servizio del turno serale è calcolata la maggiorazione del 30% dovuta per
l’effettuazione dell’attività lavorativa in orario notturno dopo le ore 22,00.
ART.17
IL PART-TIME
Per esigenze di servizio, sentita la
disponibilità del dipendente, il Dirigente Scolastico può proporre ai
lavoratori con contratto a tempo parziale l'effettuazione di orario aggiuntivo
fino ad un tetto massimo di 30 ore annue.
ART. 18
ORARIO FLESSIBILE
L'orario flessibile consiste nel posticipare o anticipare l'orario
dell'inizio del lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio, e si
effettua con le modalità previste nell'Allegato 1 per il personale
Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo.
Per il personale autorizzato a prestare l’orario di servizio su 5
giornate lavorative, il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche
in coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero, di chiusura dell’Istituzione
Scolastica, o perchè ricadente in un giorno di festività infrasettimanale.
La
Direttrice dei Servizi Generali e amministrativi potrà effettuare orario
flessibile nel rispetto delle 36 ore settimanali con ricaduta sull’intero arco
della “giornata lavorativa”, comunque entro gli orari di apertura delle sedi
scolastiche, per organizzare, verificare e garantire l’efficienza ed efficacia
dei servizi.
ART. 19
ASSEGNAZIONE CARICHI DI LAVORO E MANSIONI
Tenuto
conto del piano delle attività annuali e nel rispetto delle professionalità di
ciascun lavoratore, annualmente si assegnano gli incarichi e le mansioni sulla
base dei seguenti criteri:
- garantire pari opportunità di formazione
- garantire pari opportunità di sviluppo professionale
- considerazione delle richieste del personale stesso.
L’orario di
servizio, gli incarichi specifici, gli incarichi di cui all’art.7 (posizioni
orizzontali), le attività aggiuntive vengono assegnate al personale per
iscritto al fine di garantire la copertura assicurativa nello svolgimento del
proprio lavoro.
ART. 20
FERIE, PERMESSI E RITARDI
Entro il 10 aprile di ogni anno scolastico, salvo casi eccezionali, i
lavoratori presentano la richiesta di ferie; entro e non oltre il 30 aprile il
Direttore Amministrativo pubblica all'albo della scuola il piano delle ferie e
dei servizi del personale ATA.
Il periodo individuale di ferie non può essere inferiore ai giorni
previsti dal CCNL (15 giorni continuativi).
Per tutte le tipologie di assenza a domanda (ferie, permessi, festività
soppresse), ad esclusione delle ferie di cui al comma 1 e comprovati gravi
motivi di urgenza, la richiesta dovrà pervenire al Dirigente Scolastico almeno
3 giorni prima della data di fruizione.
Per i lavoratori con orario articolato su 5 giorni la durata delle ferie
è di 27 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1
lettera A della legge n. 937 del 23/12/1977, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del
CCNL 2007.
Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del
recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è
verificato.
Nell'applicazione del presente articolo, si terrà conto dei carichi di
lavoro e delle esigenze di servizio.
Il periodo delle ferie estive non potrà
protrarsi oltre il 31 agosto. Successivamente, per garantire il regolare inizio
dell’anno scolastico, potranno essere concessi solo singoli giorni di ferie e
solo in caso di provata necessità.
ART. 21
ORE AGGIUNTIVE E BANCA DELLE ORE
Il ricorso alle ore di straordinario avviene
per esigenze di servizio e previa autorizzazione da parte del DS, della DSGA e
dell’Ufficio Tecnico (limitatamente agli A.T. in servizio nella sede ITIS).
Le ore eccedenti l'orario ordinario, programmate e definite nel piano
delle attività, costituiscono un monte ore personale, denominato "banca
delle ore", dove si accreditano tutti i periodi eccedenti l'orario
obbligatorio e si addebitano le ore per recupero, permessi brevi, permessi
giornalieri e per compensare le giornate di chiusura prefestiva di cui
all’allegato n. 2.
Alla data del 31
agosto, salvo situazioni straordinarie (impossibilità di recuperare a causa di
prolungata assenza o per esigenze di servizio) le ore a credito, dovranno essere esaurite e/o compensate
quali ore di attività aggiuntive di straordinario mediante l’utilizzo delle
risorse individuate nella contrattazione d’istituto.
Nel caso eccezionale di effettuazione di straordinario per la
copertura del turno serale, l’orario prestato dopo le ore 22,00 sarà maggiorato del 30% ed entrerà a far parte
della “banca delle ore”. Pertanto, in caso di retribuzione, anche per questa
tipologia di ore straordinarie si procederà al pagamento con il compenso
previsto per le ore “normali” di straordinario.
Per ciascun anno scolastico ogni ATA ,
oltre alle ore necessarie per le chiusure prefestive deliberate dal Consiglio d’Istituto, potrà effettuare
straordinario, se formalmente autorizzato, fino ad un massimo di 70 ore. Di
queste ore, solo 30 potranno essere godute a titolo di giornate assimilabili
alle ferie. L’eventuale eccedenza dovrà essere retribuita a carico del FIS.
Al personale con contratto a tempo indeterminato è concesso di portare a
recupero per l’anno successivo non oltre 18 ore.
ART. 22
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
La nomina del supplente temporaneo avviene
quando si verificano le seguenti condizioni:
a) Collaboratori
scolastici : per assenze superiori a 20 giorni.
b) Assistenti
amministrativi e tecnici : per assenze superiori a 30 giorni.
ART. 23
RIDUZIONE DELL’ORARIO SETTIMANALE A 35 ORE
Per garantire la piena attuazione del POF,
annualmente in sede di contrattazione d’istituto, verificate le condizioni
previste dal CCNL, si individueranno i nominativi del personale destinatario
della riduzione dell’orario settimanale a 35 ore (vedi allegato 1).
ART. 24
SVOLGIMENTO DELL’ORARIO SETTIMANALE IN 5
GIORNI
Salvo
ricadute negative sull’organizzazione del servizio scolastico, il personale ATA
che ne farà richiesta potrà svolgere l’orario di servizio su cinque giorni
settimanali provvedendo al recupero delle 6 ore con due rientri pomeridiani di
3 ore o con lo svolgimento di un orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti. In
tale ipotesi il giorno libero potrà coincidere anche con un giorno diverso dal
sabato. La richiesta dovrà essere presentata all’inizio dell’anno scolastico,
ad eccezione del personale Assistente tecnico che potrà presentarla anche dopo
l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, essendo le mansioni
di questa tipologia di personale strettamente connesse alle attività didattiche
curricolari.
Il
Dirigente Scolastico, nel caso non dovesse accogliere la richiesta di cui al
precedente comma, ne fornirà le motivazioni per iscritto.
ART. 25
FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Al personale ATA sarà garantita la partecipazione ai
corsi di aggiornamento per consentire opportunità di miglioramento e di
sviluppo professionale.
In relazione ai corsi obbligatori per l’accesso alle
posizioni economiche orizzontali, al personale che vi dovrà partecipare saranno
riconosciute oltre alle ore di attività formativa frontale e on-line, anche le
ore di viaggio strettamente necessarie per raggiungere le sedi dei suddetti
corsi e per il ritorno a casa.
Le ore di attività formativa, comprese quelle con
modalità on-line e le ore di viaggio, saranno riconosciute solo se svolte fuori
dell’orario di servizio.
La scuola metterà a disposizione del personale ATA
di cui al comma 2 tutte le attrezzature informatiche necessarie a garantire lo
svolgimento dell’attività formativa con le modalità on-line.
Le ore di attività di cui ai precedenti commi
saranno usufruite dal personale con le modalità previste per i giorni di
permesso e non oltre il termine dell’anno scolastico.
TITOLO IV
CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA
ART. 26
ENTITA’ DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA
Annualmente, in allegato n. 4, vengono
individuate le risorse che costituiscono il Fondo dell’Istituzione Scolastica
compresa l’entità delle risorse derivanti da convenzioni, progetti,
finanziamenti del Ministero e da enti pubblici e privati destinati al compenso
accessorio del personale scolastico.
ART.27
CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE
RISORSE TRA PERSONALE ATA E DOCENTE
Annualmente, in sede di contrattazione d’Istituto, viene effettuata la
ripartizione percentuale delle risorse del FIS tra il personale ATA ed il
personale docente.
Nella ripartizione delle risorse tra personale ATA e docente si tiene
debitamente conto delle risorse attribuite per le funzioni strumentali dei
docenti e per gli incarichi specifici e le posizioni economiche orizzontali del
personale ATA rispetto a quelle assegnate negli anni scolastici precedenti.
Nella ripartizione del fondo e delle risorse destinate agli incarichi
specifici del personale ATA si terrà conto anche delle posizioni economiche
attribuite all’interno di ciascun profilo.
Per ciascun profilo ATA dovrà rispettarsi un numero di ore pro-capite di
eguale entità tenendo conto delle ore derivanti dal FIS, dagli incarichi
specifici e dalle posizioni economiche orizzontali.
Per l’A.S. 2009-’10 la ripartizione della parte comune del fondo
tra docenti ed ATA sarà effettuata nel rispetto del seguente criterio:
a)
22,50% al personale ATA
b)
77,50% al personale Docente
Tale
ripartizione tiene conto che il personale ATA svolge già all’interno del
proprio orario di servizio le attività relative agli incarichi specifici, alle
posizioni orizzontali ed oltre il 90% delle attività previste dal FIS.
Al
personale ATA viene riconosciuto un ulteriore importo pari ad 1 ora di attività
aggiuntiva ogni 4 ore di lezioni effettivamente in corso d’anno per le attività
di recupero. Il parametro orario da attribuire è determinato dalla media
ponderarata seguente: (n.CSxquotaCS + n.ATxquotaAT + n.AAxquotaAA +
1DSGAxquotaDSGA) / (n.CS + n.AT + n.AA + 1DSGA). Del Totale si opererà la
seguente ripartizione tra i profili: quota del 50% per i CS; quota del 35% per
gli AA e quota del 15% per gli AT. Rispetto alla quota programmata ad inizio d’anno,
l’effettiva attribuzione avverrà a consuntivo sulla base delle ore di lezione
svolte nell’anno scolastico e da retribuire agli insegnanti per i
corsi/sportelli di recupero.
Le risorse del FIS di ciascun anno scolastico vengono integrate con le eventuali economie derivanti dall’anno precedente e ripartite sul medesimo profilo (ATA o Docente) dell’anno precedente, salvo diverse modalità previste dalla contrattazione d’istituto.
ART. 28
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ALLE ATTIVITA’
Visto il Piano dell’Offerta Formativa e
quello annuale delle attività aggiuntive predisposto dalla DSGA, con il
coinvolgimento di tutto il personale scolastico e per il raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità del POF, si stabiliscono i seguenti criteri per
l'assegnazione dei fondi alle attività e al personale in esse coinvolto.
L’assegnazione delle attività deve essere
realizzata secondo criteri di trasparenza e garantendo la pari opportunità di
accesso a tutto il personale.
Per il personale Docente si stabilisce quanto segue :
a) Gestione
forfetaria del compenso per non più di due collaboratori continuativi del
dirigente scolastico.
b) Gestione
forfetaria per le seguenti attività:
-
coordinatori di classe e di indirizzo;
-
segretari dei Consigli di
classe e dei gruppi dei docenti di sostegno;
-
responsabili delle biblioteche, dei laboratori, delle palestre;
-
servizi di biblioteca;
-
stesura orario;
-
attività di supporto alla
Dirigenza (Commissioni e supporto organizzativo)
-
aggiornamento.
L’attribuzione
del compenso forfetario dovrà essere riferito alla complessità dei laboratori,
per ciascun responsabile, anche in funzione dell’impegno che richiede la
gestione e la custodia del patrimonio affidato.
Annualmente
si procederà all’individuazione delle attività del presente punto sulla base
delle necessità legate alla realizzazione del POF.
c) Gestione
oraria di tutte le altre attività salvo deroghe straordinarie valutate in
contrattazione.
d) Per
tutti i docenti viene fissato un massimale annuale di attività aggiuntive,
liquidabili a carico del FIS, pari a 250
ore, escluse le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti,
per l’avviamento alla pratica sportiva, per l’approfondimento nelle classi di
qualifica dell’istituto professionale e per i corsi di recupero.
e) Per
limitare gli accumuli di più incarichi sulla medesima persona, in caso di
disponibilità plurime, nell’attribuzione si privilegerà il personale con minori
incarichi pregressi.
f) L’attività
aggiuntiva non può essere svolta in coincidenza di attività didattiche o di
orario ricadente negli obblighi di servizio che il docente è tenuto a prestare.
g) Eventuali
economie saranno contrattate a consuntivo con la RSU individuandone la
destinazione. Dall’ E.F. 2008 la quota a carico del F.I.S. per i corsi di
recupero è gestita in un conto specifico (01/07) del Programma Annuale,
unitamente agli altri finanziamenti
disposti dal Ministero, secondo i criteri di cui al successivo art. 29.
Per il personale ATA si
stabilisce quanto segue :
a) gestione
forfetaria di tutte le attività aggiuntive svolte in orario d’obbligo;
b) gestione
oraria delle attività aggiuntive svolte oltre l’orario d’obbligo
(straordinario);
c) tenuto
conto del numero di incarichi specifici e di funzioni orizzontali attribuite al
personale e che gli stessi incarichi sono da svolgere in orario d’obbligo, una
quota delle ore aggiuntive del fondo pari a circa il 15% del totale del budget
assegnato, con l’esclusione del compenso dovuto alla DSGA e agli addetti
esterni, dovrà essere svolta oltre l’orario d’obbligo.
d) i
titolari di Incarichi Specifici e delle Posizioni Economiche Orizzontali
possono accedere al fondo d’Istituto per attività diverse da quelle previste
dall’ incarico, ma fino a un massimo di 45 ore, escluso il pagamento dello
straordinario.
All’inizio di ogni A.S. il Collegio dei
Docenti delibera il piano delle attività aggiuntive del personale docente
mentre la DSGA, sentito il personale, predispone quello per il personale ATA. I
piani annuali delle attività aggiuntive, individuati con gli allegati n.9 (
personale Docente) e n. 10 (personale ATA), sono oggetto di contrattazione
d’istituto.
La liquidazione dei compensi sia per il
personale ATA che per i Docenti sarà effettuata in misura proporzionale
all’effettiva presenza in servizio ed alla rendicontazione analitica prodotta e
tenendo conto degli eventuali effetti del Decreto 112/2008.
ART. 29
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ALTRI COMPENSI
EROGATI DALLA SCUOLA NON A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO E PER I CORSI DI
RECUPERO
1) Criteri generali
Il
personale scolastico può accedere a compensi non a carico del fondo d’Istituto
derivanti da convenzioni con Enti Esterni e da altri finanziamenti statali
(formazione, terza area dell’istituto professionale, etc.).
Delle attività di cui sopra tutto il personale
interessato sarà informato mediante comunicati interni al fine di fornire la
propria disponibilità.
Il
personale interessato dovrà possedere, ove richieste, riconosciute e
documentate competenze per svolgere l’incarico.
Salvo
quanto previsto nel comma precedente, in caso di più persone disponibili per il
medesimo incarico, nell’assegnazione dello stesso da parte del Dirigente
Scolastico, si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri :
a) minori
incarichi pregressi nell’arco del medesimo A.S. anche di tipologia diversa da
quella prevista nel presente articolo
(Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, attività aggiuntiva, ecc…);
b) rotazione
anche riguardo gli anni precedenti;
c) anzianità
di servizio nel ruolo (punteggio graduatoria d’Istituto).
Nel rispetto dei precedenti criteri
potranno essere assegnati per ciascun A.S., alla stessa persona, incarichi di cui al presente
articolo fino ad un massimo di 140 ore per il personale docente e di 40 per il
personale ATA, salvo deroghe da valutare in contrattazione.
2) Criteri specifici per
l’assegnazione degli incarichi per la docenza nei corsi di alfabetizzazione
rivolti agli studenti immigrati
Trattandosi di corsi particolari
per l’insegnamento della lingua italiana come “lingua 2” a studenti non
italiofoni, è necessario che la docenza sia affidata a personale “esperto”
secondo l’ordine dei requisiti posseduti sotto elencati:
-
docenti interni con titolo specifico per
l’insegnamento dell’italiano come lingua 2;
-
docenti interni che hanno frequentato
corsi di formazione per l’insegnamento dell’italiano come lingua 2;
-
altri docenti di materie umanistiche che
hanno già tenuto corsi di questo tipo, privilegiando i docenti della classe in
cui sono inseriti gli alunni immigrati;
-
personale esterno con le professionalità
specifiche richieste.
3)
Criteri specifici per l’assegnazione degli incarichi per la docenza nei corsi
di recupero, negli “sportelli di assistenza” e relativi compensi
I corsi in questione, attivati con
le modalità già deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’
Istituto, con l’approvazione del P.O.F. per l’anno scolastico in corso, saranno
affidati ai docenti secondo l’ordine sotto elencato:
-
docenti della classe;
-
nel caso di corsi per classi parallele,
docente della classe con il numero maggiore di studenti con insufficienze
gravi;
-
altri docenti della materia, o docenti
con abilitazione specifica disponibili in servizio nell’Istituto;
-
nel caso di più docenti disponibili, si
terrà conto dei titoli di servizio;
-
esperto esterno con titolo di studio
specifico.
Per i corsi da attivarsi per le
insufficienze evidenziate in sede di scrutinio finale, si darà comunque la
precedenza all’insegnante della classe, anche se non più in servizio dal 30
giugno.
Nel
corso dell’anno, i docenti potranno tenere anche corsi di approfondimento/potenziamento,
comunque secondo i criteri di cui sopra.
Le attività di recupero saranno retribuite con il
compenso orario lordo dipendente di € 50,00; le attività dello “Sportello di
assistenza”, di approfondimento/recupero saranno retribuite con un compenso orario lordo dipendente di €
35,00, per il numero dello ore stabilite dal Consiglio di Classe.
ART. 30
ATTRIBUZIONE PROPORZIONALE DEL COMPENSO
PER GLI INCARICHI SPECIFICI E PER L’INDENNITA’ DI DIREZIONE DELLA DSGA
-
Premesso che per ciascun Incarico Specifico devono essere
preventivamente individuate le attività che ad esso fanno capo, che le medesime
attività devono essere chiaramente indicate nella lettera di attribuzione al
personale avente diritto e che al temine dell’anno scolastico le attività
svolte sono soggette a verifica prima dell’erogazione del relativo compenso, in
caso il personale titolare degli Incarichi Specifici non svolga o svolga anche
parzialmente gli incarichi previsti, verrà determinata, ai fini della
liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente
svolta, valutando i seguenti parametri:
a) attribuzione
di un 70% per il raggiungimento degli obiettivi
b) attribuzione
di un 30% in rapporto alla effettiva presenza in servizio con decurtazione di 1/250° per ogni giornata
superiore a 30 assenze complessive, sommando tutti i periodi di assenza
dell’anno scolastico con esclusione delle ferie, delle giornate di recupero
dello straordinario e delle altre assenze per le
quali è prevista l’equiparazione al servizio, ai fini della distribuzione dei
fondi per la contrattazione integrativa, ai sensi di legge.
Le
quote decurtate, da assegnare eventualmente ad altro personale dello stesso
profilo professionale, saranno oggetto, a consuntivo, di contrattazione
d’istituto.
L’indennità di direzione dovuta alla DSGA
non sarà decurtata per i periodi di ferie, per i giorni di recupero dello
straordinario e delle altre assenze per le quali è prevista l’equiparazione al
servizio, ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione
integrativa, ai sensi di legge
ART. 31
ATTRIBUZIONE DELLE ATTIVITA’ AI
DESTINATARI DELLE POSIZIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
In
relazione al piano delle attività aggiuntive predisposto dalle DSGA, in sede di
contrazione d’istituto si verifica la tipologia e la complessità delle attività
da assegnare al personale destinatario delle posizioni economiche orizzontali.
Ai fini
della determinazione dei compensi per il personale destinatario di incarichi
specifici nell’ambito del medesimo profilo, si tiene conto anche delle attività
assegnate ai destinatari di suddette posizioni economiche per individuare
eventuali necessarie compensazioni.
INDIVIDUAZIONE,
ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI (F.S.)
All’inizio
di ciascun anno scolastico il Collegio dei Docenti, ovvero una commissione da
questo designata, individua con dettaglio, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2007:
a) il
numero e la tipologia di funzioni strumentali da attivare
b) le
attività, i modi e i tempi di realizzazione delle attività medesime
c) i
criteri di attribuzione delle F.S. al personale docente sulla base di requisiti
professionali che detto personale deve possedere per accedere alle funzioni
stesse
d) le
modalità di certificazione dell’attività svolta al termine dell’anno
scolastico.
Prima
che il personale interessato alle F.S. dichiari la propria candidatura, il
dirigente scolastico e la RSU procedono all’attribuzione del compenso per
ciascuna F.S. individuata dal Collegio dei Docenti tenendo conto del precedente
punto b). Viene data massima diffusione tra il personale docente riguardo le
figure strumentali individuate e il rispettivo compenso attribuito.
Il
personale interessato alle F.S. dichiara la propria disponibilità entro la data
fissata dal Collegio dei Docenti, specificando i requisiti posseduti in
relazione al punto c).
Il
Collegio dei Docenti, ovvero una commissione da questo designata, procede,
secondo le indicazioni di cui al punto c), alla valutazione delle candidature
ai fini dell’ammissibilità delle stesse dandone comunicazione dell’esito a
tutti i docenti.
Viene
effettuata la delibera del Collegio dei Docenti per l’attribuzione delle F.S.
al singolo docente con votazione a maggioranza e a scrutinio segreto, così come
previsto in tutte le circostanze in cui si vota su una singola persona.
Le
risorse corrispondenti alle eventuali F.S. non attivate nel corso dell’anno
sono destinate, per le medesime finalità, al successivo.
Ai sensi di legge,
qualora il numero dei giorni di assenza abbia precluso il raggiungimento degli
obiettivi e/o abbia fatto scaturire la necessità di nominare un sostituto per
la progressione nello svolgimento dell’incarico, in fase di liquidazione il
compenso spettante sarà ridotto in misura percentuale. La riduzione effettuata,
previo accordo con le RSU, sarà corrisposta all’eventuale sostituto. In caso
contrario la quota del compenso non liquidato sarà oggetto di contrattazione
con le RSU.
ART. 33
ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PER
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Il Dirigente Scolastico attribuisce gli
incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive, Funzioni
Strumentali, Incarichi Specifici con una lettera in cui saranno indicate:
-
il tipo di attività e le modalità di svolgimento
-
il compenso forfetario e/o orario
-
le modalità di certificazione delle attività svolte
-
i termini e le modalità di pagamento.
I
compensi a carico del fondo dell’Istituzione Scolastica sono liquidati entro il
31 di agosto dell’anno scolastico relativo alle prestazioni svolte.
Non
saranno retribuite le attività non previste dalla lettera di incarico. Tuttavia
sarà possibile nell’ambito di un progetto/ attività/ gruppo di lavoro/
commissione effettuare compensazioni tra i componenti, senza superare il monte
ore complessivo assegnato allo stesso progetto/ attività, ecc.
A seguito della verifica effettuata ai
sensi dell’art. 3 del presente contratto, il Dirigente Scolastico affigge
all’albo la tabella relativa al numero delle ore attribuite a ciascuna
attività.
Al termine delle attività annuali il
Dirigente Scolastico provvede alla verifica dell’effettivo svolgimento delle
attività attribuite al personale, valutando la relazione finale presentata dai
referenti/F.S. del progetto anche ai fini di una più coerente programmazione
per l’anno successivo.
In caso di attività non svolte, le ore
residue, potranno essere impiegate per compensare eventuali attività non
preventivate o legate ad esigenze particolari mediante contrattazione con la
RSU.
TITOLO V
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ART. 34
SOGGETTI TUTELATI
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che
nell’istituzione scolastica prestano servizio a diverso titolo e sono equiparati
ai lavoratori in conformità all’art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.81/2008.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono da
includere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurriculare per
svolgere le attività previste dal POF e gli studenti che svolgono attività di
alternanza scuola-lavoro presso aziende del territorio.
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di
lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia
di sicurezza:
• adozione di misure prevenzione e protezione
riguardo i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali, ecc. utilizzati dai
lavoratori e dagli studenti
• valutazione di tutti
rischi esistenti nell’istituzione scolastica ad eccezione di quelli di
competenza dell’Ente Locale
• elaborazione del documento nel quale siano
esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure di prevenzione e
protezione adottati o da adottare, il programma dei successivi miglioramenti
• designazione del personale incaricato di attuare
le misure di sicurezza (primo soccorso e prevenzione incendi)
• informazione dei
lavoratori e degli studenti in materia di salute e sicurezza
• formazione dei lavoratori e degli studenti in
materia di salute e sicurezza
In caso di pericolo grave ed immediato, il DS adotta i provvedimenti di emergenza che si rendono necessari informando, se il caso, anche l’Ente Locale.
Nell’unità scolastica il Dirigente Scolastico deve
organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più
persone tra i lavoratori per garantire durante tutte le ore dell’attività della
scuola le misure di prevenzione incendi, di gestione delle emergenze e di primo
soccorso.
I lavoratori designati devono essere in
numero sufficiente e possedere capacità, tempo e mezzi adeguati per lo
svolgimento dei compiti assegnati.
Durante l’orario di apertura della scuola
deve essere garantita, per ciascuna sede scolastica, la presenza di almeno un
addetto alla prevenzione incendi e di un addetto alle misure di primo soccorso.
ART. 37
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Qualora il numero dei dipendenti della scuola
(esclusi gli allievi) non sia superiore a 200 unità, la funzione di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere
svolta personalmente dal Dirigente Scolastico che in tal caso deve frequentare
apposito corso di formazione.
Ove
il Dirigente Scolastico non intenda assolvere direttamente la funzione di
RSPP, designa previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, il
responsabile che dovrà possedere attitudini e capacità adeguate a quanto
prescritto dalla normativa (ex D.Lgs 193/2003 e successivi accordi in
Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006 e del 05/10/2006).
Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato
tra il personale interno all’unità scolastica in possesso di capacità adeguate
e che accetti di svolgere tale funzione.
Non è possibile designare persone esterne alla scuola come addetti al servizio di prevenzione e protezione, salvo la mancanza di disponibilità tra il personale interno.
E’ possibile, mediante convenzione con altre scuole,
affiancare al personale interno alla scuola un esperto esterno.
Il documento di
valutazione dei rischi è redatto sotto la responsabilità del Dirigente
scolastico. Nella redazione del medesimo si avvale della collaborazione tecnica
del responsabile del servizio di prevenzione e da esperti dell’Ente Locale per
gli aspetti riguardanti la parte strutturale ed impiantistica dell’edificio.
I lavoratori addetti ad attività per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria.
Essa è obbligatoria quando i lavoratori siano esposti a
rischi specifici individuati dal D.Lgs n.81/2008 e sulla base di quanto
indicato nel documento di valutazione dei rischi.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal
medico competente.
E’ vietato adibire alla mansione i
lavoratori privi del giudizio di idoneità da parte del medico competente.
Il Dirigente
Scolastico, direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, indice almeno una volta all’anno la riunione periodica del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, il
responsabile del servizio di prevenzione o protezione, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e il medico competente ove previsto.
Nel corso della riunione
il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento di
valutazione dei rischi, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, il
programma di informazione e formazione dei lavoratori e degli studenti.
La riunione non ha poteri decisionali, ma consultivi e il
DS potrà decidere se accogliere, assumendosene la responsabilità, i
suggerimenti scaturiti dalla riunione.
Al termine della riunione sarà
stilato un verbale dal quale dovrà risultare la posizione e gli interventi dei
partecipanti. Detto verbale, da tenere agli atti della scuola in quanto oggetto
di verifica da parte degli organi di vigilanza, sarà controfirmato da tutti
partecipanti.
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico dovrà essere inoltrata all’ente locale una richiesta formale degli adempimenti.
ART. 42
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
L’attività di formazione e informazione
essendo un obbligo per il datore di lavoro ha carattere prioritario rispetto ad
altre forme di formazione e informazione di carattere professionale.
I contenuti minimi della formazione sono
quelli individuati dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 e dal D.Lgs. n.81/2008.
La formazione e
l’informazione dei lavoratori è ripetuta in occasione di introduzione di nuove
tecnologie e di nuove disposizioni normative.
La formazione è
soggetta a monitoraggio da parte del D.S. per garantire che tutti i lavoratori l’abbiano
ricevuta.
Le forme di formazione
erogata ai lavoratori possono essere quelle tradizionali oppure mediante
presidi multimediali predisposti dal MPI o da soggetti accreditati.
La formazione e
l’informazione in materie di salute e sicurezza per gli studenti è effettuata
dai preposti alle attività laboratoriali e i contenuti devono essere coerenti
con l’attività effettivamente svolta dagli studenti.
L’informazione dei
lavoratori e degli studenti può essere realizzata anche mediante circolari
interne ed opuscoli informativi predisposti dal servizio di prevenzione o
reperiti da enti e associazioni che si occupano di sicurezza e igiene del
lavoro.
ART. 43
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Nell’unità scolastica vengono designati
nell’ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
nel numero di un rappresentante in quanto l’istituzione scolastica ha un
numero di dipendenti fino a 200.
Con riferimento alle
attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le parti
concordano quanto segue:
a) il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le
visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
b) Il Dirigente Scolastico consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi in cui la disciplina legislativa
lo preveda. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto della consultazione.
c) Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa
alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione
relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie
professionali. Dirigente Scolastico su istanza del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la
documentazione richiesta.
d) Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso
strettamente connesso alla sua funzione e nel rispetto della tutela della
Privacy.
e) Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica di base di 32
ore e ad un aggiornamento annuale di 8 ore.
f) Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
g) per l’espletamento delle sue funzioni, il
rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le RSU, ha
diritto a 40 ore annue di permessi. Il predetto monte ore è considerato a
tutti gli effetti orario di lavoro.
ART. 44
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
Il
Dirigente Scolastico individua, avvalendosi del responsabile del servizio di
prevenzione, le attività e/o le operazioni in cui è obbligatorio l’uso di
dispositivi di protezione individuali ai fini della tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli studenti che
fanno uso di laboratori. In tal caso il docente preposto alle attività
laboratoriali individua le operazioni e le attività nelle quali è necessario
l’uso dei DPI provvedendo ad inoltrare la richiesta d’acquisto dei medesimi
alla direzione scolastica.
I
DPI forniti ai lavoratori e agli studenti devono rispondere ai requisiti in
materia di salute e sicurezza ed essere conformi alle relative direttive di
prodotto (D. Lgs 475/92).
Il
Dirigente Scolastico, avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione,
predispone apposite procedure di sicurezza per tutte le attività che comportano
l’esposizione a particolari rischi lavorativi. In particolare per le
attività/operazioni che comportano:
a) l’esposizione
ad agenti chimici pericolosi
b) l’uso
di videoterminali
c) la
pulizia ambientale e di attrezzature e arredi
d) la
medicazione di ferite e gli interventi di primo soccorso (trasmissione malattie
via liquidi biologici infetti).
Per
gli studenti, le procedure di sicurezza di cui al comma precedente, sono
individuate dai docenti facendo riferimento all’attività programmata di
laboratorio.
ART. 46
CONTROVERSIE IN MATERIA DI
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
In merito a
controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme legislative e
contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta
dall’organismo paritetico territoriale/commissione consultiva previsto/a dal D.Lgs
81/2008 e s.m.i..
E’ fatta salva la via
giurisdizionale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 47
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
Il presente contratto sarà sottoscritto
definitivamente dopo che sarà rilasciata la certificazione di compatibilità
finanziaria da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
ALLEGATI:
ALLEGATO 1
CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE ATA
A) COLLABORATORI
SCOLASTICI
B) ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
C) ASSISTENTI
TECNICI
CHIUSURE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Le chiusure prefestive sono deliberate dal
Consiglio d’Istituto qualora il 75% del personale interessato sia favorevole a
dette chiusure.
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA DELLA DSGA CON
INTEGRAZIONI
ENTITA’
DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
CRITERI
GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE,AL PERSONALE ATA E DOCENTE
ASSEGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. PERSONALE DOCENTE DI CUI ALL’ART.33 DEL
C.C.N.L./2007
ASSEGNAZIONE DEGLI “INCARICHI SPECIFICI” AL PERSONALE A.T.A DI CUI ALL’ART.47 comma
1,lettera b DEL C.C.N.L./2007
ATTRIBUZIONE
POSIZIONE ECONOMICA E MANSIONI PERSONALE in base all’ EX ART. 7 del
CCNL/2005 e all’ ACCORDO NAZIONALE del
20/10/2008, concernente l’attuazione dell’art.2 della sequenza contrattuale (ex
art.62 CCNL/2007) sottoscritta il 25/07/08
PIANO
DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE CON ASSEGNAZIONE DI ORE DI
FONDO D’ISTITUTO PER INCARICHI DI ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO A SUPPORTO ORGANIZZATIVO E
DIDATTICO E PER LA REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI
PIANO
DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE CON ASSEGNAZIONE DI ORE DI
FONDO D’ISTITUTO PER INCARICHI DI ATTIVITA’ AGGIUNTIVE D’INSEGNAMENTO, PER
L’ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO E
PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
PIANO
DELLE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO PERSONALE A.T.A.
MODELLO
DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLE ORE A RECUPERO DELLE FRAZIONI ORARIE NON EFFETTUATE
DELLE UNITA’ DIDATTICHE
Porretta Terme, 23 marzo 2010
Per
l’Istituzione Scolastica
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. C. Casali
________________________
Per la
RSU
Prof. Capitani Franco (FLC – CGIL)_______________________________
Prof. Giuseppe Fazio (SNALS – CONFSAL) _________________________
Prof. Antonio Francica (GILDA - UNAMS) __________________________
In data _________________i Revisori dei Conti hanno proceduto, con
verbale n.________, alla verifica del presente Contratto Integrativo d’Istituto
esprimendo parere ______________ in ordine alla compatibilità finanziaria.
Pertanto, in data ____________ si procede alla sottoscrizione definitiva dello
stesso.
Porretta Terme, _______________
Per
l’Istituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Prof.ssa M. C. Casali ________________________
Per la
RSU
Prof. Capitani Franco (FLC – CGIL)_______________________________
Prof. Giuseppe Fazio (SNALS – CONFSAL) _________________________
Prof. Antonio Francica (GILDA - UNAMS) __________________________