| Di seguito sono elencati alcuni
articoli della Carta Costituzionale, del Codice Civile e Penale e alcuni
tra i più importanti provvedimenti che riguardano la tutela della
salute e della sicurezza degli individui in generale, ma anche dei lavoratori.
Per ragioni di spazio sono illustrate solo alcune delle centinaia di
norme del settore rimandando agli argomenti specifici la citazione e
la discussione della legislazione correlata.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti (...omissis..)
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Art.41
L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana (..omissis..)
CODICE CIVILE
Art.2050 - Responsabilità per l’esercizio di attività
pericolose.
Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno.
Art.2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
CODICE PENALE
Art.437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro.
Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati
a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li
danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione
da tre a dieci anni.
Art.451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni
sul lavoro.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili
apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o
al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro
103 a Euro 516.
Art.589 - Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
la reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone,
ovvero di morte di una o più persona e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena
non può superare gli anni 12.
Art.590 - Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 103. Se
la lesione è grave (583) la pena è della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 41 a Euro 206; se
è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa di Euro 103 a Euro 413. Se i fatti di cui al precedente capoverso
sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena è la reclusione da 2 a 6 mesi o la multa da Euro 83 a Euro
206; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 6
mesi a 2 anni o della multa da Euro 206 a Euro 413. Nel caso di lesioni
di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo,
ma la pena non può superare gli anni 5. Nel caso previsto dalla
prima parte di questo articolo il colpevole è punito a querela
della persona offesa.
Il primo provvedimento normativo a tutela della sicurezza dei lavoratori
è rappresentato dal D.P.R. N. 547 del 27 aprile 1955-“Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. Di seguito se
ne elencano i titoli e tre importanti articoli:
I Disposizioni generali Artt. 1 - 7
II Ambienti, posti di lavoro e passaggi Artt. 8 - 40
III Norme generali di protezione delle macchine Artt. 41 - 83
IV Norme particolari di protezione per determinate macchine Artt. 84
- 166
V Mezzi e apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento
Artt. 167 - 232
VI Impianti ed apparecchi vari Artt. 233 - 266
VII Impianti ed apparecchi elettrici Artt. 267 - 350
VIII Materie e prodotti pericolosi e nocivi Artt. 351 - 373
IX Manutenzione e riparazioni Artt. 374 - 376
X Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza Artt. 377
- 388
XI Norme penali Artt. 389 - 392
XII Disposizioni transitorie e finali Artt. 393 -406
Art.4 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che eserciscono, dirigono
o sovrintendono alle attività indicate all’art.1, devono,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti
e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante
affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme
o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
sicurezza ed usino i mezzi di
protezione messi a loro disposizione.
Art.5-Informazione ai lavoratori autonomi
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti
i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell’ambiente
di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. L’obbligo
di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell’attività
professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato
di prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in
uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l’esecuzione
dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono
essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.
Art.6 – Doveri dei lavoratori.
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte
dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione
predisposti o forniti
dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti
le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione,
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza
e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione;
e) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano
di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria
o di altre persone.
Nel corso degli anno sono state numerose le modifiche apportate a questo
D.P.R. per renderlo più adeguato alle nuove conoscenze e al progresso
tecnologico.
Un secondo importantissimo provvedimento normativo è costituito
dal D.P.R. N. 303 del 1956-Norme generali per l’igiene del lavoro.
Di seguito si sintetizzano i vari titoli:
I Disposizioni generali Artt.
-Campo di applicazione 1 - 3
-Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti dei preposti e dei lavoratori
4 - 5
II Disposizioni relative alle aziende industriali
-Ambienti di lavoro 6 - 17
-Difesa dagli agenti nocivi 18 - 26
-Servizi sanitari 27 - 35
-Servizi igienico assistenziali 36 - 47
-Nuovi impianti 48
III Disposizioni relative alle aziende agricole 49 - 57
IV Norme penali 58 - 166
V Disposizioni transitorie e finali 167 - 232
Di grosso rilievo questo D.P.R. l’obbligo e la frequenza della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti alle lavorazioni di cui
alla tabella allegata all’art. 33 che è stata recentemente
modificata dal D.Lgvo N. 25 del 2002 riguardante la protezione dei lavoratori
da agenti chimici pericolosi.
Un ulteriore importante D.P.R. è il N. 164/1956-Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, un settore
che concorre notevolmente alla problematica infortunistica. Di seguito
se ne illustrano i contenuti.
I Campo di applicazione Art. 1
II Disposizioni di carattere generale Artt. 4 - 11
III Scavi e fondazioni Artt. 12 - 15
IV Ponteggi e impalcature in legname Artt. 16 - 29
V Ponteggi metallici fissi Artt. 30 - 38
VI Ponteggi movibili Artt. 39 - 54
VII Trasporto dei materiali Artt. 55 - 62
VIII Costruzioni edilizie Artt. 63 - 70
IX Demolizioni Artt. 71 - 76
X Norme penali Artt. 77 - 79
XI Disposizioni finali Artt. 80 - 81
Legge 186/68 -Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”
Art.1- Tutti i materiali le apparecchiature i macchinari le installazioni
e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere costruiti e realizzati
a regola d’arte.
Art.2-I materiali le apparecchiature i macchinari le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del
Comitato Elettrotecnico Italiano [C.E.I.] si considerano costruiti a
regola d’arte.
N.B.:Le norme CEI sono norme giuridiche di contenuto tecnico e derogano
alle corrispondenti norme del DPR 547/55 e in particolare al principio
di tassatività.La deroga è obbligatoria se la norma CEI
offre un maggior livello di sicurezza.
Legge 1083/71-Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile
Art.1-Tutti i materiali, gli apparecchi e gli impianti alimentati con
gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati
secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia
della sicurezza.
Art.2-I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare .... devono
essere odorizzati a cura delle imprese.. distributrici.. .
I materiali, gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati
con gas combustibile per uso domestico .. realizzati secondo le norme
specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’UNI in tabelle con
la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole
della buona tecnica per la sicurezza.
Le predette norme sono approvate con decreto del Ministero per l’industria,
il commercio e l’artigianato
Legge 46/90-Norme per la sicurezza degli impianti e D.P.R. 447/91 “Regolamento
di attuazione L.46/90”
Si applica a tutti gli impianti tecnologici di edifici ad uso civile
ed ai soli impianti elettrici relativi ad immobili di attività
produttive.
E’ stato introdotta la necessità di abilitazione, mediante
iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato,
per le imprese (singole o associate) che possono intervenire in tale
ambito. L’iscrizione è subordinata al possedimento di determinati
requisiti tecnico-professionali.
Sotto determinate condizioni è necessaria la produzione di un
progetto relativo agli impianti oggetto dell’intervento, da depositare
presso gli organi competenti.
Le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti a regola
d’arte. Le norme CEI e UNI si considerano rispondenti alla regola
dell’arte. Al termine dei lavori l’impresa è tenuta
al rilascio della Dichiarazione di Conformità.
Decreto Legislativo N. 277/91 -Attuazione delle direttive 80/1107/CEE,
82/605/CEE, 83/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro:
I-Norme generali Artt. 1-9
II-Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione
a piombo metallico ed ai
suoi composti ionici durante il lavoro Artt. 10-21
III-Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione
ad amianto durante il lavoro Artt. 22-37
IV-Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro Artt. 38-49
V-Norme penali Artt. 50-54
VI-Disposizioni transitorie e finali Artt. 55-59
N. 8 Allegati
Come per il DPR 303/1956 anche per questo il D. Lgvo N.25/2002 ha apportato
consistenti modiche con l’abbrogazione di articoli ed allegati.
D.Lgs. 475/92 -Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi
di Protezione Individuale
D.Lgs. 626/94 (e D.Lgs.242/96)-“Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro”
D.P.R. 459/96 -Attuazione della ‘Direttiva Macchine’ 89/392/CEE
D.Lgs. 493/96-Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o
di salute sul luogo di lavoro
D.Lgs. 494/96 - Direttiva Cantieri
Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili
ATTI GIURIDICI DELLA CEE
· RACCOMANDAZIONI, PARERI, COMUNICAZIONI
Hanno carattere consultivo
· REGOLAMENTI, DECISIONI
Hanno carattere vincolante, devono essere applicati e rispettati dai
privati
· DIRETTIVE
Obbligatorie per gli Stati membri, vincolanti sulle risultanze.
Devono essere recepite nel sistema giuridico degli stati membri per
essere efficaci
Tali atti hanno lo scopo di fissare gli obiettivi minimi condivisi da
tutti gli stati comunitari (nuova strategia comunitaria per il completamento
del mercato interno adottata nel giugno 1985).
Devono essere recepite nel contesto legislativo dello stato membro senza
essere stravolte negli scopi. Una volta recepite sono legge nello stato
membro e quindi obbligatorie.
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