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Di seguito sono elencati alcuni articoli della Carta Costituzionale, del Codice Civile e Penale e alcuni tra i più importanti provvedimenti che riguardano la tutela della salute e della sicurezza degli individui in generale, ma anche dei lavoratori. Per ragioni di spazio sono illustrate solo alcune delle centinaia di norme del settore rimandando agli argomenti specifici la citazione e la discussione della legislazione correlata.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (...omissis..)

Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Art.41
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (..omissis..)

CODICE CIVILE

Art.2050 - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Art.2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE PENALE

Art.437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art.451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a Euro 516.

Art.589 - Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persona e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.

Art.590 - Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 103. Se la lesione è grave (583) la pena è della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 41 a Euro 206; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa di Euro 103 a Euro 413. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 2 a 6 mesi o la multa da Euro 83 a Euro 206; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 6 mesi a 2 anni o della multa da Euro 206 a Euro 413. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 5. Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Il primo provvedimento normativo a tutela della sicurezza dei lavoratori è rappresentato dal D.P.R. N. 547 del 27 aprile 1955-“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. Di seguito se ne elencano i titoli e tre importanti articoli:
I Disposizioni generali Artt. 1 - 7
II Ambienti, posti di lavoro e passaggi Artt. 8 - 40
III Norme generali di protezione delle macchine Artt. 41 - 83
IV Norme particolari di protezione per determinate macchine Artt. 84 - 166
V Mezzi e apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento Artt. 167 - 232
VI Impianti ed apparecchi vari Artt. 233 - 266
VII Impianti ed apparecchi elettrici Artt. 267 - 350
VIII Materie e prodotti pericolosi e nocivi Artt. 351 - 373
IX Manutenzione e riparazioni Artt. 374 - 376
X Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza Artt. 377 - 388
XI Norme penali Artt. 389 - 392
XII Disposizioni transitorie e finali Artt. 393 -406

Art.4 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che eserciscono, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all’art.1, devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di
protezione messi a loro disposizione.

Art.5-Informazione ai lavoratori autonomi
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. L’obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell’attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.

Art.6 – Doveri dei lavoratori.
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti
dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione;
e) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

Nel corso degli anno sono state numerose le modifiche apportate a questo D.P.R. per renderlo più adeguato alle nuove conoscenze e al progresso tecnologico.

Un secondo importantissimo provvedimento normativo è costituito dal D.P.R. N. 303 del 1956-Norme generali per l’igiene del lavoro. Di seguito si sintetizzano i vari titoli:

I Disposizioni generali Artt.
-Campo di applicazione 1 - 3
-Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti dei preposti e dei lavoratori 4 - 5

II Disposizioni relative alle aziende industriali
-Ambienti di lavoro 6 - 17
-Difesa dagli agenti nocivi 18 - 26
-Servizi sanitari 27 - 35
-Servizi igienico assistenziali 36 - 47
-Nuovi impianti 48

III Disposizioni relative alle aziende agricole 49 - 57
IV Norme penali 58 - 166
V Disposizioni transitorie e finali 167 - 232

Di grosso rilievo questo D.P.R. l’obbligo e la frequenza della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti alle lavorazioni di cui alla tabella allegata all’art. 33 che è stata recentemente modificata dal D.Lgvo N. 25 del 2002 riguardante la protezione dei lavoratori da agenti chimici pericolosi.

Un ulteriore importante D.P.R. è il N. 164/1956-Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, un settore che concorre notevolmente alla problematica infortunistica. Di seguito se ne illustrano i contenuti.

I Campo di applicazione Art. 1
II Disposizioni di carattere generale Artt. 4 - 11
III Scavi e fondazioni Artt. 12 - 15
IV Ponteggi e impalcature in legname Artt. 16 - 29
V Ponteggi metallici fissi Artt. 30 - 38
VI Ponteggi movibili Artt. 39 - 54
VII Trasporto dei materiali Artt. 55 - 62
VIII Costruzioni edilizie Artt. 63 - 70
IX Demolizioni Artt. 71 - 76
X Norme penali Artt. 77 - 79
XI Disposizioni finali Artt. 80 - 81


Legge 186/68 -Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”

Art.1- Tutti i materiali le apparecchiature i macchinari le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere costruiti e realizzati a regola d’arte.
Art.2-I materiali le apparecchiature i macchinari le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano [C.E.I.] si considerano costruiti a regola d’arte.
N.B.:Le norme CEI sono norme giuridiche di contenuto tecnico e derogano alle corrispondenti norme del DPR 547/55 e in particolare al principio di tassatività.La deroga è obbligatoria se la norma CEI offre un maggior livello di sicurezza.

Legge 1083/71-Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile

Art.1-Tutti i materiali, gli apparecchi e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Art.2-I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare .... devono essere odorizzati a cura delle imprese.. distributrici.. .
I materiali, gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico .. realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’UNI in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
Le predette norme sono approvate con decreto del Ministero per l’industria, il commercio e l’artigianato

Legge 46/90-Norme per la sicurezza degli impianti e D.P.R. 447/91 “Regolamento di attuazione L.46/90”

Si applica a tutti gli impianti tecnologici di edifici ad uso civile ed ai soli impianti elettrici relativi ad immobili di attività produttive.
E’ stato introdotta la necessità di abilitazione, mediante iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, per le imprese (singole o associate) che possono intervenire in tale ambito. L’iscrizione è subordinata al possedimento di determinati requisiti tecnico-professionali.
Sotto determinate condizioni è necessaria la produzione di un progetto relativo agli impianti oggetto dell’intervento, da depositare presso gli organi competenti.
Le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti a regola d’arte. Le norme CEI e UNI si considerano rispondenti alla regola dell’arte. Al termine dei lavori l’impresa è tenuta al rilascio della Dichiarazione di Conformità.

Decreto Legislativo N. 277/91 -Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro:

I-Norme generali Artt. 1-9
II-Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione a piombo metallico ed ai
suoi composti ionici durante il lavoro Artt. 10-21
III-Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto durante il lavoro Artt. 22-37
IV-Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Artt. 38-49
V-Norme penali Artt. 50-54
VI-Disposizioni transitorie e finali Artt. 55-59
N. 8 Allegati

Come per il DPR 303/1956 anche per questo il D. Lgvo N.25/2002 ha apportato consistenti modiche con l’abbrogazione di articoli ed allegati.

D.Lgs. 475/92 -Attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale

D.Lgs. 626/94 (e D.Lgs.242/96)-“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”

D.P.R. 459/96 -Attuazione della ‘Direttiva Macchine’ 89/392/CEE

D.Lgs. 493/96-Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro

D.Lgs. 494/96 - Direttiva Cantieri
Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

ATTI GIURIDICI DELLA CEE

· RACCOMANDAZIONI, PARERI, COMUNICAZIONI
Hanno carattere consultivo
· REGOLAMENTI, DECISIONI
Hanno carattere vincolante, devono essere applicati e rispettati dai privati
· DIRETTIVE
Obbligatorie per gli Stati membri, vincolanti sulle risultanze.
Devono essere recepite nel sistema giuridico degli stati membri per essere efficaci
Tali atti hanno lo scopo di fissare gli obiettivi minimi condivisi da tutti gli stati comunitari (nuova strategia comunitaria per il completamento del mercato interno adottata nel giugno 1985).
Devono essere recepite nel contesto legislativo dello stato membro senza essere stravolte negli scopi. Una volta recepite sono legge nello stato membro e quindi obbligatorie.


 

 
 

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